IL SUPERBONUS PER LE CASE INUTILIZZATE

unità collabenti

Con la risposta n.17 del 2021l’Agenzia delle entrate ha chiarito come applicare il Superbonus 110% per lavori sulle unità cosiddette “collabenti”, vale a dire, immobili inutilizzabili-inabitabili a causa della loro fatiscenza. Nel caso specifico gli immobili oggetto dell’intervento sono un’unità accatastata alla categoria catastale C/2 (pertinenza di un’abitazione categoria catastale A/3) ed un fabbricato collabente accatastato come F/2. Le condizioni delle unità immobiliari sono in parte gravemente danneggiate e in parte diroccato e si vorrebbe utilizzare la maxi detrazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, per realizzare/installare:

  • cappotto termico;
  • caldaia a biomassa con relativo impianto di riscaldamento radiante;
  • pannelli fotovoltaici con accumuli e pannelli solari termici.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ricorda che ai fini dell’ecobonus, “per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento […] e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. […] Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari”.

Quindi chiarisce l’Agenzia, “per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del decreto Rilancio agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (‘unità collabenti’) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)”.

Si ricorda poi che la legge di bilancio 2021 ha inserito il comma 1-quater nell’art. 119 del decreto Rilancio, in modo da comprendere nel Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura e-o di uno o più muri perimetrali, a condizione che al termine degli interventi si raggiunga una classe energetica in fascia A.

SCARICA LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.17 DEL 2021