SUPERBONUS PER IMMOBILE DIROCCATO E ABBANDONATO IN ZONA VINCOLATA

unità collabenti

Un immobile è ubicato all’interno di un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, con annesso un terreno agricolo. Il fabbricato, in stato di abbandono da molti anni, è privo di qualsiasi infisso e presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati, con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto. L’istante intende fruire della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus) per la ristrutturazione del citato fabbricato, con riferimento ai seguenti interventi:
1) realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o
un cappotto interno;

2) installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di
riscaldamento radiante;
3) installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici

Per le altre spese non espressamente menzionate sempre relative alla ristrutturazione e manutenzione del manufatto, l’Istante chiede di poter beneficiare della detrazione del 50 per cento prevista dalla vigente normativa.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate, ha specificato che laddove l’intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici e di efficienza energetica rientranti nel Superbonus su immobili esistenti iscritti nel catasto fabbricati (F/2) – l’Istante può fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto. Al riguardo, ritiene che, sentita ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.
In tale ipotesi, l’Istante è esonerato dal produrre l’A.P.E. iniziale.
Da ultimo, con riferimento alla possibilità di usufruire della detrazione del 50 per cento “per le altre spese sopra non espressamente menzionate, sempre relative alla ristrutturazione e manutenzione del manufatto”, data la generalità della domanda, si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020.
Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alle citate circolari n. 24/E e 30/E del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere
di controllo dell’amministrazione finanziaria.

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