IL DECRETO MILLEPROROGHE E’ LEGGE: TUTTE LE NOVITA’ FISCALI
Dopo il via libera del Senato, è arrivato anche quello della Camera. Rispetto al testo originario, il provvedimento ora convertito presenta diverse interessanti novità
Rinviata al 31 marzo la scadenza per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni. Sospesi fino al 31 ottobre i termini previsti dalla disciplina “prima casa”. Sono alcuni dei differimenti arrivati dall’esame parlamentare del Dl 198/2022 (Atto Camera 888).
Alla versione di partenza del provvedimento, durante l’iter di conversione sono state apportate rilevanti modifiche e introdotte importanti novità, tali da fargli assumere l’aspetto di un vero e proprio decreto omnibus (dagli iniziali 24 articoli suddivisi in 149 commi si è passati, dopo l’esame del Senato, a 45 articoli suddivisi in 354 commi).
Già l’articolo 1 del Ddl di conversione si è arricchito di una serie di commi, che rispettivamente: abrogano il Dl 4/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici”), confermando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza e facendo confluire quelle misure nel nuovo comma 8-bis dell’articolo 4 del “Milleproroghe” (comma 2); prorogano di due mesi i termini, quando non ancora scaduti, per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge delega 86/2019 in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive (comma 3); fissano al 31 maggio 2023 il termine per adeguare la normativa nazionale al regolamento Ue sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (comma 4); spostano dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l’esercizio della delega in materia di disabilità (comma 5); fanno slittare dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024 il termine per l’esercizio della delega per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo (comma 6); differiscono di un anno, dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024, il termine per l’emanazione dei decreti legislativi delegati in tema di sostegno e valorizzazione della famiglia (comma 7); allungano di cinque mesi, dal 27 febbraio al 27 luglio 2023, il termine per la mappatura delle concessioni di beni demaniali, vietando agli enti proprietari di emanare bandi di assegnazione prima dell’adozione dei relativi decreti legislativi (comma 8); concedono ulteriori quattro mesi, dal 25 agosto al 25 dicembre 2023, per esercitare la delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili (comma 9).
Tornando ai contenuti fiscali presenti nel “Milleproroghe”, nello schema che segue sono riportate le novità introdotte approvate in via definitiva.
Art. 1 (modificato) Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, potranno disporre temporaneamente di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, elementi di arredo urbano, attrezzature) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 21 e 146, Dlgs 42/2004; articolo 6, comma 1, lettera e-bis, Dpr 380/2001). È in tal senso modificata la disposizione dettata dal “decreto Aiuti ter” (articolo 40, comma 1, Dl 144/2022), che l’aveva riconosciuta fino al 31 dicembre 2022, termine che già l’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 815, legge 197/2022) aveva spostato in avanti, fino al 30 giugno 2023 (comma 22-quinquies – nuovo). |
Art. 3 (modificato) Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Per i soggetti rientranti nelle categorie con i requisiti per accedere con priorità alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp, giovani con meno di 36 anni – articolo 1, comma 48, lettera c, legge 147/2013) e con Isee non superiore a 40mila euro, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, è estesa fino al 30 giugno 2023 la norma che ha elevato all’80%, rispetto all’ordinario 50%, la garanzia massima concedibile dall’apposito Fondo statale. La disposizione, introdotta dal “decreto Sostegni bis” (articolo 64, comma 3, Dl 73/2021) con scadenza 30 giugno 2022, era già stata prorogata un paio di volte, per ultimo dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 74, lettera b, legge 197/2022) fino al 31 marzo 2023 (comma 10-bis – nuovo). Sospesi dal 1° aprile 2022 (quindi, in maniera retroattiva) fino al 30 ottobre 2023 i termini previsti per l’applicazione dell’imposta di registro ridotta in caso di acquisto della prima casa e per la fruizione del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Per quanto riguarda la prima agevolazione (imposta di registro al 2% anziché al 9%), riservata ai passaggi di proprietà e agli atti costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione relativi alla prima casa, la normativa di riferimento (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986) fissa alcuni termini per disciplinarne la fruizione: diciotto mesi per trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile; cinque anni di possesso minimo dalla data di acquisto per non decadere dai benefici, con applicazione anche di una sovrattassa del 30%, a meno che, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione, non ne venga acquistato un altro da adibire a propria abitazione principale; un anno dalla data dell’atto di acquisto per alienare l’eventuale prima casa preposseduta. Tali termini, dunque, adesso risultano sospesi sin dal 1° aprile dello scorso anno, saldandosi con la scadenza dell’analoga misura disposta a inizio pandemia dal “decreto Liquidità” (articolo 24, Dl 23/2020), in virtù della quale la sospensione ha operato dal 23 febbraio 2020 fino, anche a seguito di un paio di proroghe successive, al 31 marzo 2022. In pratica, i termini che al 23 febbraio 2020 stavano decorrendo sono stati stoppati e il loro conteggio riprenderà il 31 ottobre 2023. Ipotizziamo, ad esempio, l’acquisto di una prima casa per il quale occorre spostare la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro diciotto mesi dalla stipula dell’atto: se questa è avvenuta il 23 dicembre 2019, al momento dello stop erano trascorsi due mesi, per cui, a partire dal 31 ottobre 2023, si avranno altri sedici mesi a disposizione per provvedere all’adempimento; se invece l’acquisto avviene tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, dal giorno successivo allo scadere della sospensione decorrono per intero i diciotto mesi concessi dalla normativa. Ciò sempre che, nel frattempo, vale a dire dal 1° aprile 2022, non vigendo alcuna sospensione, non si sia ricevuto un avviso di decadenza dall’agevolazione per mancato rispetto dei termini. È infatti specificato che sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe” e che non sono rimborsabili le somme eventualmente già versate. La stessa sospensione (con identica salvezza degli atti già notificati) riguarda anche il termine fissato dalla norma (articolo 7, legge 448/1998) in base alla quale, ai contribuenti che entro un anno dall’alienazione dell’immobile comprato con i benefici “prima casa” ne acquistano un’altra in presenza delle medesime condizioni di accesso all’agevolazione, spetta un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto e, comunque, non superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto (comma 10-quinquies – nuovo). Differito di 90 giorni, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il termine entro il quale deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con il quale le Regioni possono maggiore dallo 0,9% fino all’1,4%, per l’anno d’imposta 2023, l’aliquota dell’addizionale Irpef di loro competenza (articolo 50, comma 3, Dlgs 446/1997). La disposizione riguarda le sole regioni in cui, allo scorso 31 dicembre, risultavano indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale, ossia Lazio e Lombardia. Per gli stessi enti territoriali, è spostato, dal 31 gennaio al 13 maggio 2023, il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale ai fini della pubblicazione nel sito del dipartimento delle Finanze del Mef (comma 10-sexies – nuovo). Prorogato, dal 16 marzo al 31 marzo 2023, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale – ossia lo sconto in fattura anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta ovvero la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari – sulle spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici (superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), facoltà che è stata riconosciuta dal “decreto Rilancio” (articolo 121, Dl 34/2020). Stesso nuovo termine anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, ossia per coloro che, in quegli anni, hanno effettuato i bonifici, detraendo la relativa quota annuale del bonus, e, successivamente, hanno deciso di cederne le restanti parti (comma 10-octies – nuovo). È spostato dal 16 marzo al 31 marzo 2023 anche il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini (articolo 16-bis, comma 4, Dl 124/2019) (comma 10-novies – nuovo). Fissato un termine decadenziale per portare a conclusione il programma cashback, ossia l’attribuzione di rimborsi in denaro per gli acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici, che, dopo la momentanea sospensione decretata per il secondo semestre 2021, è stato definitivamente abolito dalla legge di bilancio 2022, in anticipo rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2022 (articolo 1, commi da 637 a 644, legge 234/2021). Coloro che, a causa di dati errati o mancanti, ancora non hanno ricevuto le somme spettanti potranno correggere o comunicare quelle informazioni, incluso l’Iban del conto corrente su cui accreditare il rimborso, fino al 31 luglio 2023 (la relazione tecnica afferma che circa 43mila aderenti al cashback non l’hanno ricevuto per Iban mancante o errato). Stesso termine decadenziale per l’eventuale promozione di controversie (comma 10-decies – nuovo). |
Art. 3-bis (nuovo) Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali |
Modificate alcune delle disposizioni di “tregua fiscale” introdotte dalla legge 197/2022 (Bilancio 2023). Nel dettaglio, gli interventi riguardano:la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e dinanzi alla Corte di cassazione (commi 186-205) – Il provvedimento con cui l’ente territoriale, entro il 31 marzo 2023, può stabilirne l’applicazione alle liti in cui è parte esso stesso o un suo ente strumentale acquista efficacia, in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente creditore ed è trasmesso al dipartimento delle Finanze del Mef entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statisticila conciliazione giudiziale delle controversie tributarie (commi 206-212), la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione (commi 213-218), la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di rate dovute in relazione a istituti deflativi, ossia a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221) – A ciascun ente territoriale è riconosciuta la facoltà di estenderne l’applicazione alle liti in cui è parte lo stesso ente o un suo ente strumentale. In deroga alle norme ordinarie, il provvedimento con cui viene adottato l’istituto deflattivo acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente creditore ed è trasmesso al dipartimento delle Finanze entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statisticilo stralcio dei debiti fino a mille euro (commi 222-230) – L’operatività dell’annullamento automatico è rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, è allungata fino a quel momento anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa. È spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali. Rilevanti novità riguardano, poi, gli enti che non sono amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali (sostanzialmente, gli enti locali e territoriali, cioè Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane, nonché gli enti di previdenza privati, come le Casse professionali), per i quali la norma originaria aveva dettato regole differenti: lo stralcio operava soltanto per le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, sia per ritardata iscrizione a ruolo sia di mora, ma, in ogni caso, gli enti interessati, con apposita delibera da pubblicare entro il 31 gennaio, avrebbero potuto decidere di non applicare affatto la disciplina dello stralcio, evitando in tal modo l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Tale termine è ora differito al 31 marzo 2023; inoltre, è stata concessa la facoltà – di segno opposto – di aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le regole fissate per gli enti statali, sempre con provvedimento da adottare entro il 31 marzo. In pratica, gli enti non statali hanno tre chance a disposizione, potendo: senza alcuna delibera, applicare l’annullamento parziale stabilito dalla norma originaria ovvero, con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2023, disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio o, viceversa, applicarla integralmente, alla stessa maniera degli enti statali. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti “stralciabili” è sospesa fino al 30 aprile 2023 e opera la deroga in materia di efficacia dei provvedimenti adottati dagli enti locali. |
Art. 4 (modificato) Proroga di termini in materia di salute |
Novità per il credito d’imposta attribuito ai policlinici universitari non costituiti sotto forma di azienda con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture che svolgono attività di ricerca e didattica (articolo 25, comma 4-duodecies, Dl 162/2019): per il 2023, il bonus è riconosciuto anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa e non soltanto, come disponeva la norma originaria, per quelle esercitate non in regime d’impresa. La concessione del beneficio è subordinata all’autorizzazione Ue sulla disciplina degli aiuti di Stato (comma 8-quater – nuovo). |
Art. 9 (modificato) Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
In attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore, è differito di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine per l’applicazione delle norme previgenti al nuovo Codice, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (articolo 101, comma 2, Dlgs 117/2017). Tali soggetti, entro quello stesso termine, potranno modificare i propri statuti per adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (comma 3-bis – nuovo). |
Art. 12 (modificato) Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy |
Più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” (cioè, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), sia materiali che immateriali (ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software), per i quali la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020) riconosce un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali. Il bonus – disponeva la norma originaria – spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti (comma 1-bis – nuovo). Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1057, legge 178/2020). L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 423, legge 197/2022); ora il “Milleproroghe” dà tempo fino al 30 novembre. Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2013-2015 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5% – comma 1057-bis) (comma 1-ter – nuovo). |
Art. 15 (modificato) Proroga di termini in materia di agricoltura |
Differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del bonus carburante per le imprese agricole e della pesca, ossia il credito d’imposta del 20% riconosciuto agli operatori di quel settore a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto, nel terzo trimestre 2022, di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio di quelle attività (articolo 7, Dl 115/2022); lo stesso termine vale anche per coloro ai quali il credito è stato eventualmente ceduto. I beneficiari dell’agevolazione, entro il 16 marzo 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora sfruttato, l’importo del credito maturato nel 2022. Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da un provvedimento della stessa Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma (comma 1-quinquies – nuovo). Estesa al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del 20% la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni, disposizione che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 per il triennio 2020-2022 (articolo 1, comma 509, legge 160/2019). A tal proposito, si ricorda che, in base alle norme del Tuir (articolo 108, Dpr 917/1986), le spese relative a più esercizi, in linea generale, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio nel quale l’investimento contribuisce alla produzione del reddito d’impresa (commi 1-septies e 1-octies – nuovi). |
Art. 15-bis (nuovo) Disposizioni in materia di accisa sulla birra |
Con alcune modifiche all’articolo 35 del Dlgs 504/1995 e la sostituzione del comma 986, articolo 1 della legge 234/2021, si introducono alcune novità per il 2023 in materia di tassazione della birra:è confermata l’aliquota ridotta del 50% (anziché l’ordinario 40%) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10mila ettolitriè confermata l’aliquota ridotta del 30 o del 20%, a seconda se la produzione annua è fino a 30mila ettolitri ovvero fino a 60mila ettolitri, già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrificila misura generale dell’accisa è abbassata a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato (dal 2024 tornerà a 2,99 euro).L’accisa sulla birra immessa in consumo tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe”, versata in misura maggiore rispetto alle riduzioni ora disposte, può essere chiesta a rimborso, presentando all’Agenzia delle dogane e dei monopoli apposita istanza per l’accredito a scomputo dei successivi versamenti di accisa; la domanda va prodotta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma. |
Art. 16 (modificato) Proroga di termini in materia di sport |
Nell’ambito del differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 del termine iniziale di applicazione di una serie di norme della riforma in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo (Dlgs 36/2021), è stato specificato, relativamente al trattamento tributario dei compensi dei lavoratori dell’area del dilettantismo, che la quota esclusa dalla base imponibile Irpef, anche per il periodo d’imposta 2023, è comunque pari a 15mila euro (fino allo scorso anno l’esenzione si fermava a 10mila euro), sebbene l’applicazione del nuovo inquadramento fiscale scatti a metà anno. Ricordiamo che, per quanto riguarda i compensi eccedenti la franchigia, la vecchia disciplina prevedeva, oltre i 10mila euro esenti, l’assoggettamento di una prima quota (20.658,28 euro) a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (più addizionali regionale e comunale) e l’applicazione della tassazione ordinaria sulla parte restante; invece, la nuova disciplina (articolo 36, comma 6, Dlgs 36/2021), dopo i 15mila euro esenti, dispone da subito l’applicazione della tassazione ordinaria (lettera a-bis, comma 1 – nuova). |
Articolo 22-bis (nuovo) Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 |
Per l’anno 2023 è posticipato di un anno, al 1° gennaio 2024, il termine per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza (pubblicazione in nota integrativa o sul proprio sito internet) sulle erogazioni pubbliche ricevute (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria). L’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro; passati 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria, scatta la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (articolo 1, comma 125-ter, legge 124/2017). |