SUPERBONUS: LE ISTRUZIONI DELL’ENEA PER I GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

generatori a biomassa

L’ENEA ha aggiornato il vademecum con i requisiti tecnici, le spese ammissibili ed i documenti per la detrazione fiscale degli interventi di sostituzione/istallazione delle caldaie a biomasse.Gli interventi di sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili godono infatti dell’ecobonus, in quanto interventi di riqualificazione energetica. Si evidenzia, che dal 2018 la detrazione sull’acquisto di caldaie a biomassa è stata ridotta dal 65% al 50%, per un importo massimo pari a 30.000 euro per unità immobiliare. Per poter accedere all’agevolazione, gli edifici devono essere esistenti alla data della richiesta di detrazione, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

BENEFICIARI

Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare:

  • per la cessione del credito tecnici;
  • lo sconto in fattura.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili alla detrazione sono:

  • lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
  • le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).

REQUISITI TECNICI

Tra i requisiti tecnici specifici richiesti si ha che:

  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione sugli edifici esistenti;
  • l’intervento richiede:
    • un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%;
    • la certificazione ambientale di cui al dm n. 186/2017;
    • il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
    • la conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
  • devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, inoltre:

  • i generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all’allegato G al dm 6 agosto 2020;
  • la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW;
  • nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7.11.2017, n. 186; in tutti gli altri casi, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Vi sono poi ulteriori requisiti in base a se si tratti di:

  • caldaie a biomassa di potenza termica nominale ≤ 500 kWt;
  • stufe e termocamini a pellet;
  • termocamini a legna;
  • stufe a legna.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione da trasmettere all’ENEA, attraverso l’apposito sito web, consiste in una scheda descrittiva dell’intervento.

Nei casi in cui è richiesta l’asseverazione, la scheda deve essere redatta da un tecnico abilitato.

La documentazione di tipo tecnico che il cliente deve conservare consiste:

  • nella stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
  • nell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i requisiti tecnici descritti;
  • nelle schede tecniche dei generatori installati;
  • nella copia della dichiarazione di conformità ai sensi del dm n. 37/08;
  • nel libretto di impianto.

La documentazione di tipo amministrativo riguarda:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

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Di seguito il link a tutti i Vademecum dell’ENEA: