ARRIVA LA NUOVA DIRETTIVA EPBD PER IL CALCOLO ENERGETICO

calcolo energetico con la direttiva EPBD

La nuova direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) è stata adottata dall’Unione Europea nel 2018 e mira a promuovere l’efficienza energetica degli edifici.

La direttiva prevede una serie di requisiti e norme da seguire per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo così il consumo di energia e le emissioni di CO2. Questa direttiva si basa sui principi chiave della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dell’uso efficiente dell’energia, dell’utilizzo di fonti rinnovabili e dell’implementazione di tecnologie innovative negli edifici.

Per calcolare l’efficienza energetica di un edificio in base alla nuova direttiva EPBD, sono necessari diversi fattori da considerare. Alcuni di questi includono:

  1. Isolamento termico: è importante valutare l’efficienza dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, compresi i muri esterni, il tetto e le finestre. Questo può essere fatto utilizzando coefficienti di trasmissione termica (U-value) per determinare la quantità di calore che viene trasmessa attraverso l’involucro.
  2. Sistema di riscaldamento e raffreddamento: è necessario analizzare l’efficienza del sistema di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio, inclusi i tipi di impianti e le loro prestazioni energetiche. Questo può essere fatto valutando i consumi energetici e le emissioni di CO2 prodotte dal sistema.
  3. Illuminazione: la direttiva EPBD richiede anche di valutare l’efficienza energetica del sistema di illuminazione dell’edificio. Ciò può essere ottenuto attraverso la valutazione del tipo di illuminazione utilizzata (ad esempio LED, fluorescenza, incandescenza) e l’efficienza energetica dei dispositivi di illuminazione.
  4. Energia da fonti rinnovabili: la direttiva EPBD promuove l’uso di energie rinnovabili negli edifici. Pertanto, è necessario considerare l’uso di tecnologie come pannelli solari, pompe di calore o impianti di cogenerazione per produrre energia rinnovabile.

Una volta che tutti questi fattori sono valutati, è possibile determinare l’efficienza energetica complessiva dell’edificio e confrontarla con i requisiti stabiliti dalla direttiva EPBD. Questo può essere fatto attraverso il calcolo di indicatori energetici come il consumo annuo di energia primaria (EP) o l’indice di prestazione energetica (IPE).

È importante notare che i requisiti specifici per il calcolo energetico possono variare da paese a paese, a seconda dell’attuazione della direttiva EPBD a livello nazionale. Pertanto, è necessario fare riferimento alle normative e ai regolamenti locali per ottenere le informazioni più aggiornate e accurate sul calcolo energetico degli edifici nella propria giurisdizione.

I contenuti cardine della direttiva

Ecco tutti gli elementi principali della bozza all’esame del Parlamento Europeo:

  • entro il primo gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno rientrare nella classe energetica E, mentre entro il 2033 sarà obbligatorio passare alla classe D, per arrivare alle emissioni zero al 2050;
  • le sanzioni al momento non sono previste;
  • vengono escluse dalla direttiva le case di vacanza, i palazzi storici ufficialmente protetti, le chiese  e abitazioni indipendenti con una superficie inferiore a 50 m².

Tuttavia i singoli Stati membri stabiliranno come raggiungere gli obiettivi ossia quali misure adottare nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione per raggiungere questi risultati.

Passaporti di ristrutturazione e registro digitale degli edifici

L’articolo 10 della direttiva prevede un’importante novità per gli stati membri dell’Unione Europea: viene istituito il passaporto di ristrutturazione. Gli Stati membri facilitano l’integrazione dei passaporti di ristrutturazione nel registro digitale degli edifici, raccogliendo informazioni tecniche e giuridiche con dati essenziali che consentiranno ai proprietari immobiliari di pianificare ed eseguire ristrutturazioni profonde per fasi fino ad azzerare le emissioni dell’immobile. Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale da un esperto qualificato; contiene una tabella di marcia olistica di ristrutturazione che stabilisce il numero massimo di fasi di ristrutturazione. Indica i benefici attesi in termini di risparmio energeticorisparmio in bolletta e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita. Definisce tutti i possibili interventi consigliati e realizzabili sull’immobile.

Ristrutturazione profonda

Il termine di “ristrutturazione profonda” non è stata ancora definito dall’Unione Europea, ma dovrebbe essere definita come un intervento di ristrutturazione negli edifici energivori in edifici a emissioni 0.

Infrastrutture verdi

Gli stati membri dovrebbero incoraggiare l’installazione di superfici coperte da vegetazione, con l’obiettivo di trattenere l’acqua piovana, riducendo in questo modo il deflusso urbano e migliorando al tempo stesso la gestione delle acque piovane. Le infrastrutture che in futuro decideranno di installare tali soluzioni apporteranno con loro 2 benefici, quali:

  • ridurre l’effetto “isola di calore urbano”;
  • raffreddamento degli edifici e l’ambiente circostante durante l’estate.

Bauhaus europeo

L’art.7-bis definisce il “nuovo Bauhaus europeo” che mira a promuovere una maggiore circolarità dell’ambiente edificato, favorendo la ristrutturazione e il riutilizzo rispetto alla demolizione e alla nuova costruzione, a seconda dei casi.

Il nuovo APE

All’interno della direttiva spunta una novità riguardante gli attestati di prestazione energetica (APE). In particolare, viene previsto che gli Stati membri dell’Unione Europea dovrebbero garantire che tale attestato rifletta in modo accurato le prestazioni energetiche degli edifici. Ricordiamo che l’APE è un documento da redigere obbligatoriamente in alcuni casi (dl 63/2013) e da allegare ai contratti di compravendita e locazione e si consegna alla regione per l’aggiornamento del catasto regionale (SIAPE) e ha una validità massima di 10 anni (l’impianto termico è in regola con il libretto). Viene redatto dal tecnico, certificatore energetico, che in alcune regioni deve possedere requisiti specifici.

Secondo la direttiva Europa, tale attestazione potrebbe subire un notevole aggiornamento, con l’inserimento all’interno del documento delle seguenti informazioni:

  • passaporto di ristrutturazione;
  • presenza di sensori fissi che monitorano i livelli di qualità ambientale interna;
  • presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità ambientale interna;
  • sistemi di automazione e controllo dell’edificio;
  • recupero del calore dalle acque reflue;
  • ventilazione;
  • raffrescamento;
  • recupero di energia;
  • soluzioni intelligenti; caratteristiche architettoniche;
  • numero dei punti di ricarica dei veicoli;
  • ecc.

Inoltre, gli Stati membro dovranno adottare le misure necessarie volte nella metodologia di calcolo derivanti alla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco anche per altri usi.

Domotica

La direttiva incoraggia l’utilizzo della domotica e di tutte le tecnologie intelligenti che garantiscono il corretto funzionamento degli edifici e la massima efficienza in ogni condizione climatica.

Caldaie a gas

Per ottenere l’azzeramento delle emissioni, la direttiva prevede l’eliminazione graduale dei combustibili fossili e gli stati membri non dovrebbero più offrire incentivi finanziari volti all’installazione di caldaie a combustibile fossile.

Mobilità sostenibile

Si propone la realizzazione di infrastrutture diffuse per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali e commerciali e prevede peraltro anche l’aumento degli spazi dedicati al parcheggio dei velocipedi (soprattutto biciclette).

Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche

Per effettuare un adeguamento alla direttiva, è richiesto un taglio dei consumi energetici di circa il 25%! Per ottenere un miglioramento di classificazione, gli edifici dovranno effettuare gli stessi interventi previsti oggi per il Superbonus:

  • coibentazione dell’edificio con il cappotto termico,
  • installazione di nuove caldaie a condensazione,
  • sostituzione degli infissi,
  • installazione del fotovoltaico.

Banca dati APE

L’art. 19 prevede l’obiettivo di raccogliere i dati sulla prestazione energetica di ogni singolo edificio o dell’intero parco immobiliare di ogni stato membro. Tali dati  anonimizzati dovranno essere  leggibili meccanicamente e accessibili mediante un’idonea interfaccia digitale. Mentre, per quanto riguarda gli edifici in vendita o locazione, si dovrà assicurare l’accesso all’attestato di prestazione energetica ai potenziali acquirenti o locatari.

Scambio dei dati

Entro il 31 dicembre 2023, la commissione Europea dovrà adottare gli atti di esecuzione che andranno a specificare i requisiti di interoperabilità e le procedure non discriminatorie per l’accesso ai dati tecnici dei sistemi edilizi. In particolare, tale articolo permetterà di fornire l’accesso ai dati di ogni singolo immobile previo accordo contrattuale esistente tra locatari e gestori degli immobili.