CATASTO:COME CORREGGERE GLI ERRORI ONLINE
In caso di errori di visione catastale, ovvero se si notano discrepanze nelle misurazioni dell’edificio o della terra rispetto ai dati registrati nell’Archivio Catastale, è possibile richiedere la correzione dei dati attraverso il servizio online di “Richiesta di integrazione, correzione o integramento del registro catastale” (RICIC), disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate – Servizi online – Richiesta di integrazione, correzione o integramento del registro catastale).
Per richiedere questo servizio, occorre creare un’area personale, registrarsi e scaricare il modulo di richiesta, completare i dati necessari e caricare il documento completo. L’Agenzia delle Entrate procede quindi alla verifica delle informazioni e, a seguito del controllo, le modifiche vengono apportate al registro catastale.
Si precisa, tuttavia, che questa procedura è valida solo per i dati registrati nel registro catastale, non per quanto riguarda la tassazione degli immobili. Per tali questioni, si deve rivolgere al Centro Assistenza Tributaria (CAT) dell’Agenzia delle Entrate o alla propria imposta fiscale.
Cosa si può correggere online
- Errore sul soggetto a cui è intestato l’immobile
L’errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende “denominazione”), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende “sede legale”), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell’immobile (catasto terreni o fabbricati, comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.).
- Errore sui dati dell’immobile
L’errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell’immobile (catasto terreni o fabbricati, comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.
- Segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato
L’Agenzia ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione. A tal fine l’Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto. L’identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, è possibile che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l’indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Vi sono situazioni particolari (fabbricati non dichiarati) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Con il servizio Contact Center è possibile segnalare queste situazioni, così da risolvere il problema senza ulteriori passaggi. Le segnalazioni possono riguardare solo immobili presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia.
- Segnalazione di incoerenza per fabbricato rurale
I fabbricati rurali produttivi di reddito ancora censiti al Catasto dei Terreni devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati e il termine per la dichiarazione è scaduto il 30 novembre 2012.
L’Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto dei Fabbricati (per saperne di più Fabbricati rurali – Ricerca particelle).
Vi sono situazioni particolari (Fabbricati rurali – Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento.
Eventuali segnalazioni relative a tali fabbricati possono essere presentate all’Agenzia con il servizio Contact Center (Fabbricati rurali – Come e dove ottenere il servizio).
Nota bene: queste segnalazioni possono riguardare solo i fabbricati presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia. - Altri tipi di richieste
Si tratta di casi particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale e buone capacità di diagnosi delle cause delle incongruenze. Pertanto, questo tipo di richieste è rivolto per lo più a tecnici professionisti. Queste le richieste consentite: registrazione atto Catasto fabbricati, assegnazione identificativo definitivo, informatizzazione planimetria, registrazione atto Catasto terreni , registrazione variazione colturale, rettifica duplicati di particella, passaggio particella terreni a ente urbano, segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, correzione identificativo (da impianto meccanografico), assegnazione rendita catastale.
Cosa non si può correggere online
- Reclami per disservizi da parte degli uffici
- Solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi
- Istanze di revisione della rendita catastale
- Richieste di assistenza nell’utilizzo delle procedure informatiche
- Richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute allo stesso Contact center)
- Richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.
In questi casi l’utente può rivolgersi agli uffici Provinciali competenti per territorio.
Trova l’Ufficio: Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)