IL RUMORE PROVENIENTE DALL’IMMOBILE DEL VICINO FA SCATTARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE

rumore

Secondo l’art. 844 del C.C., il proprietario di un fondo deve impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se superano la normale tollerabilità.

L’indirizzo giurisprudenziale, che si è consolidato nel tempo ha chiarito che il condomino afflitto da rumore insopportabile proveniente dal vicino può esercitare il diritto di reclamo per il risarcimento del danno alla salute, ma solo se il rumore è continuativo, eccessivamente alto, e genera disagio o disturbo patrimoniale o personale.

Rientrano tutti i tipi di rumore: dall’autoclave, ai servizi igienici, l’uso di strumenti musicali, pompe, tubazioni. Tra questi anche quello proveniente dallo sciacquone del vicino.

Il condomino vittima delle immissioni intollerabili provenienti dal bagno del vicino può rivolgersi al Tribunale con un’azione volta a far accertare, in via definitiva, l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare. Naturalmente può agire anche con un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. per la riparazione di tutti i danni subiti. In merito a tale problema si è recentemente espressa la Suprema Corte (ordinanza n. 24741/23).

Nel caso appena citato il Giudice ha ritenuto responsabile del fatto il proprietario di un appartamento condannandolo ad eseguire le opere specificamente indicate dal CTU sull’impianto idrico del locale bagno; il tecnico incaricato aveva infatti accertato l’intollerabilità dei rumori provenienti dall’impianto idrico sanitario lamentati dalla vicina.

A sostegno delle ragioni il ricorrente evidenziava che era risultata accertata l’intollerabilità dei rumori provenienti dall’impianto idrico-sanitario (con condanna della condomina alla demolizione e alla ricostruzione del locale bagno sulla base di specifiche indicazioni tecniche), mentre il CTU medico-legale aveva accertato una sua menomazione dell’integrità psico-fisica (quantificando l’invalidità permanente nella misura del 6%) che aveva ritenuto concausata dall’inquinamento acustico. La Cassazione ha dato ragione al danneggiato.

I giudici supremi hanno precisato che le immissioni intollerabili dello sciacquone possano arrivare a violare l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani (Cass. civ., 28/07/2021, n. 21649).