BONUS AMBIENTE AL 65%: COME FARE LA DOMANDA
Bonus Ambiente: online la piattaforma per il credito d’imposta per le erogazioni liberali
Da quest’anno è prevista una nuova agevolazione fiscale: il bonus ambiente. Si tratta di un credito d’imposta del 65% della donazione effettuata per le erogazioni liberali in denaro destinate al finanziamento di interventi su edifici e terreni pubblici come: bonifica (anche dall’amianto), opere contro il dissesto idrogeologico e lavori di ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, recupero di aree pubbliche dismesse. Per acquisirlo è stato emanato il DPCM 10 dicembre 2021, con 3 anni di ritardo rispetto ai 90 giorni previsti dalla legge 145/2018 istitutiva dell’agevolazione.
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato la partenza ufficiale del bonus Ambiente: dal 4 maggio si può accedere al relativo credito d’imposta tramite la nuova Piattaforma web del MASE.
In particolare, il provvedimento di “Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica“, definisce le regole attuative del credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali.
Si legge:
156. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
157. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 156 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
158. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
159. Al credito d’imposta di cui ai commi da 156 a 161 non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
160. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
161. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
A chi spetta il bonus ambiente 65%?
Il bonus Ambiente è concesso a:
- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- titolari di reddito d’impresa.
In quale misura?
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto:
- nei limiti del 20% del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali;
- nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
L’agevolazione è ripartita in 3 quote annuali di pari importo e, per i titolari di reddito d’impresa, è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24. Per i soggetti Ires, inoltre, il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
A quanto ammontano le risorse a disposizione?
Le risorse stanziate per il finanziamento dell’agevolazione sono pari a:
- 1 milione di euro per il 2019;
- 5 milioni di euro per il 2020;
- 10 milioni di euro a partire dal 2021.
Bonus ambiente: ecco i lavori ammessi
L’agevolazione spetta in caso di erogazioni liberali indirizzate al sovvenzionamento di interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari; di seguito le tipologie di interventi finanziabili:
- bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
- rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;
- prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
- realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
- recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
Il bonus spetta per le erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018. Il beneficio è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali siano destinate ai concessionari o agli affidatari dei beni oggetto degli interventi.
Beneficiari: quali sono le comunicazioni da fare?
I beneficiari delle erogazioni liberali (quindi anche i concessionari e gli affidatari dei beni sui quali sono eseguiti gli interventi) sono tenuti a comunicare:
- mensilmente l’ammontare delle somme ricevute nel mese di riferimento al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- gli importi ricevuti, nonché la destinazione e l’utilizzo delle erogazioni attraverso il proprio sito internet istituzionale;
- tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione in un apposito portale gestito dal ministero.
Come richiedere il bonus ambiente 65%?
Per accedere al bonus bisogna attendere che siano caricati in piattaforma gli interventi finanziabili: entrando nel portale online, gli utenti possono visualizzare tutti gli interventi promossi dalle Pubbliche Amministrazioni, costantemente aggiornati dal MASE, e divisi per:
- tipologia;
- Regione;
- Provincia;
- Comune.
Il donatore contatterà con procedura web l’amministrazione interessata per concordare importo e termini dell’erogazione liberale; il contributo andrà prenotato e comunicato al MASE, che entro 10 giorni fornirà l’esito della richiesta.
Come effettuare il pagamento?
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni devono essere effettuate con sistemi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, bollettino postale, assegni bancari e circolari, carte di credito, di debito e prepagate). In caso di pagamento mediante bonifico, i dati del conto devono coincidere con quelli del richiedente l’agevolazione.
Le disposizioni necessarie per la concreta attuazione del credito d’imposta saranno definite da un successivo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
In riferimento ai lavori agevolabili con la nuova detrazione (bonifica anche dall’amianto, opere contro il dissesto idrogeologico e lavori di ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, recupero di aree pubbliche dismesse) è bene ricordare che l’attività di demolizione rappresenta una situazione di rischio particolarmente rilevante per gli addetti e le strutture limitrofe. È necessario eseguire i lavori di demolizione:
- senza esporre a rischi eccessivi gli operatori del cantiere, gli occupanti delle aree e delle proprietà limitrofe;
- senza pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti;
- indicare la successione dei lavori in un apposito programma contenuto nel POS (tenendo conto di quanto indicato nel PSC) e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.