CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO: DOMANDE ENTRO IL 15 LUGLIO 2021

bonifica amianto

Nonostante l’amianto sia vietato da quasi trent’anni resta ancora diffusissimo nel nostro Paese e continua a seminare vittime. In Italia muoiono 4mila persone ogni anno per tutte le malattie asbesto correlate, con oltre 21mila casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2012 (ben sei mila casi in più rispetto al precedente aggiornamento del Registro nazionale mesiotelioma di Inail, risalente al 2008). Sotto il nome di amianto sono compresi 6 composti distinti in due grandi gruppi: anfiboli e serpentino, l’amianto serpentino è composto principalmente da amianto cosiddetto bianco chiamato anche crisotilo, dall’aspetto sfrangiato. L’altro chiamato anfibolo è composto da crocidolite (amianto blu), amosite, e tremolite, l’amosite e pochi altri. L’amianto è stato largamente usato per le sue singolari proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento termico ed elettrico, per la facilità di lavorazione, di resistenza agli acidi ed alla trazione, per la facilità di mescolarlo ad altre sostanze (cemento), essendo dotato di capacità fonoassorbenti, non trascurabile poi anche il basso costo.

AMIANTO NEGLI EDIFICI: QUALI DANNI PER LA SALUTE? L’amianto è pericoloso quando è disperso nell’aria sotto forma di microscopiche fibre invisibili ad occhio nudo. La respirazione di queste fibre d’amianto può provocare tre malattie:

– Asbestosi, una cicatrizzazione dei tessuti del polmone;

– Cancro del polmone;

– Mesotelioma, cancro della pleura (la doppia membrana liscia che racchiude i polmoni) o del peritoneo (la doppia membrana liscia che ricopre l’interno della cavità addominale).

COSA FARE PER BONIFICARE L’AMIANTO ? Le attività di bonifica amianto sono regolate dalla legge numero 221 del 28 dicembre 2015 “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. In Italia l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di manufatti che lo contengono sono vietati dalla legge numero 257 del 1992. Da quell’anno tutti i manufatti in amianto, devono essere sottoposti a bonifica nel caso di rilascio di fibre potenzialmente cancerogene, operazioni per le quali il Legislatore prescrive di rivolgersi ad aziende certificate iscritte all’Albo gestori Ambientali.

Per sapere con precisione se è il caso di procedere alla bonifica ci sono tre operazioni preliminari da fare: 1) analisi visiva; 2) analisi probabilistica; 3) analisi di laboratorio.

La normativa sulla bonifica prevede degli automatismi in base al risultato. Nel dettaglio:

1) se il risultato è inferiore a 25 non c’è necessità di intervenire, ma occorre procedere alla definizione dell’ID ogni due anni;

2) se è compreso tra 25 e 44 occorre bonificare entro tre anni;

3) se oltrepassa i 45 occorre procedere all’immediata rimozione, da completare nei successivi dodici mesi. I metodi di bonifica previsti dalla normativa vigente sono la sovracopertura, l’incapsulamento e la rimozione.

CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO: DOMANDE ENTRO IL 15 LUGLIO 2021

Si chiude giovedì 15 luglio, entro le ore 18.00, la procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando amianto Inail 2020 per l’aggiudicazione di un contributo a fondo perduto a favore delle aziende che vogliono eseguire la bonifica dell’amianto nei propri stabilimenti. Il contributo bonifica amianto rientra nel Bando ISI 2020 nato con l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Il Bando ISI 2020 è destinato a tutte le imprese, anche individuali, localizzate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

La procedura interviene in attuazione dell’articolo 95, comma 6-bis, del Dl 34/2020 (convertito con legge 77/2020) e in conformità all’articolo 11, comma 5, del Dlgs 81/2008 affinché l’Inail finanzi investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I progetti finanziabili attraverso il Bando ISI 2020 rientrano in quattro assi di finanziamento e sono:

▪ progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

▪ progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

▪ progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;

▪ progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

I lavori godranno di un contributo in conto capitale pari al 65% dell’importo speso ed erogabile da 5.000 euro fino a 130.000 euro; mentre il fondo disponibile ammonta a circa 100 milioni di euro.

Fino al 15 luglio, sul portale Inail (sezione “accedi ai servizi online”) è disponibile una procedura informatica che consente alle imprese di effettuare le simulazioni relative al progetto da presentare. È anche possibile verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità e registrare la propria domanda. Ancora, entro il 15 luglio saranno rese note dall’Inail le regole tecniche per l’inoltro delle domande online e le date di apertura dello sportello informatico. Dal 20 luglio, per le domande salvate definitivamente, potrà essere effettuato il download del codice identificativo che sarà necessario per l’inoltro effettivo delle domande nel giorno dell’invio telematico.

Per procedere con la domanda è necessario consultare il sito INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – e seguire la procedura informatica guidata. Entro il 15 luglio saranno rese note dall’INAIL le regole tecniche per l’inoltro delle domande online e le date di apertura dello sportello informatico. Dal 20 luglio, per le domande salvate definitivamente, potrà essere effettuato il download del codice identificativo che sarà necessario per l’inoltro effettivo delle domande nel giorno dell’invio telematico. La domanda una volta compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche”. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione.

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