SUPERBONUS: IL VISTO DI CONFORMITA’ OBBLIGATORIO

visto di conformità

Il Decreto Rilancio nell’introdurre lo strumento del Superbonus e Sismabonus al 110% ha previsto una serie di adempimenti e di obblighi: tra questi il visto di conformità di un professionista abilitato.

Il visto di conformità è un controllo formale svolto appunto dal professionista, che consiste in un’attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili. È obbligatorio in caso di:

  • presentazione del Modello 730;
  • compensazione orizzontale dei crediti IVA con importo superiore a 5.000,00 euro;
  • compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro;
  • esecuzione del rimborso di un credito IVA superiore a 30.000,00 euro.

Il visto di conformità è apposto dal professionista, con l’indicazione del suo codice fiscale e la firma negli appositi spazi dei modelli della dichiarazione e permette di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie. Con l’apposizione del visto di conformità, il professionista attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili.
Inoltre, il professionista, attesta anche che i dati dichiarati corrispondono alle disposizioni fiscali, che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili e tutti gli ulteriori dati come le ritenute, crediti d’imposta e così via.

Superbonus 110%, gli obblighi del contribuente

Per accedere al superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A fronte di un’agevolazione così rilevante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il contribuente dovrà, necessariamente, farsi rilasciare sia:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari del fisco (compresi i responsabili dei Caf);
  • l’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.

Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli verrà punito con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2 mila a 15 mila euro.