SUCCESSIONI E DONAZIONI: LE NOVITA’ DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare n. 19/E/2023 relativa all’imposta sulle successioni e donazioni, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere.

La circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 fornisce un quadro normativo fiscale relativo al trattamento del legato di genere. In particolare, si fa riferimento agli articoli 8, 9 e 47 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che disciplinano la tassazione dei redditi da successione.

Il legato è una disposizione testamentaria, con la quale il testatore attribuisce al beneficiario (legatario) singoli diritti e non la totalità o una quota del patrimonio ereditario.

Nella Circolare si specifica che nel caso del legato di genere, il legatario acquisisce un diritto di credito nei confronti dell’onerato, che può essere un erede o un altro legatario. Il debito a carico dell’onerato e il credito a favore del legatario sono considerati “redito da successione” e si considerano prodotti nel periodo d’imposta in cui si apre la successione.

La circolare fa riferimento a recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria in merito al trattamento fiscale del legato di genere. In particolare, si sottolinea che il legato di genere può essere assimilato, sul piano fiscale, al legato di specie solo nel caso in cui l’onerato adempia al suo obbligo fornendo beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore. Se l’onerato non adempie all’obbligo del legato, si considera che il legato di genere non abbia avuto effetto. In questo caso, il legatario ha un diritto di credito nei confronti dell’onerato, che viene tassato come “reddito da successione”, nel periodo d’imposta in cui si apre la successione.

Infine, la circolare fa riferimento al contenzioso pendente relativo al trattamento fiscale del legato di genere. Si sottolinea che in attesa di una decisione definitiva della giurisprudenza di legittimità tributaria, si applicano gli orientamenti attualmente disponibili, e in caso di controversia con l’Agenzia delle Entrate, è possibile avviare una procedura di conciliazione.

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