DIVIETO EMISSIONI RUMOROSE ANCHE IN ASSENZA DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Con sentenza n. 6319 del 28 giugno 2023, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di un’ordinanza sindacale che vietava le emissioni rumorose – nel caso di specie prodotte da dissuasori acustici per l’allontanamento di volatili – anche in assenza di superamento dei limiti di emissione, in quanto comunque lesive della salute pubblica.
Anche se un’attività rispetta i limiti di emissione sonora, il Sindaco può comunque vietarla se esiste una valida motivazione per farlo e se ciò serve a proteggere l’interesse pubblico.
La motivazione deve essere solida e basata su evidenze concrete che dimostrino l’impatto negativo dell’attività sulla salute pubblica e sulla pubblica quiete. L’inibitoria parziale o totale può essere disposta solo in caso di necessità e deve essere proporzionata al fine di proteggere l’interesse pubblico.
Questa sentenza valorizza l’importanza della salute pubblica e della pubblica quiete come fattori determinanti per garantire una buona qualità della vita dei residenti. Inoltre, sottolinea che il rispetto dei limiti di emissione sonora non è sufficiente a garantire la protezione di tali interessi, ma può essere solo un elemento tra gli altri da considerare nella valutazione complessiva dell’impatto di un’attività.
La pubblica quiete si riferisce alla condizione dei luoghi in cui le persone vivono, che consente loro di svolgere le loro attività quotidiane in serenità. La presenza di fonti di rumore può disturbare il sonno e le normali attività giornaliere delle persone che vivono in tali luoghi, con effetti negativi non solo sulla qualità della vita, ma anche sulla loro salute in generale, intesa non solo come assenza di malattie ma come uno stato di benessere fisico e mentale accettabile.
Per quanto riguarda la motivazione delle decisioni prese al riguardo, il Collegio ritiene che il rispetto dei limiti di emissione sonora non sia un elemento che esclude il potere del Sindaco di intervenire in modo contingente e urgente. Infatti, il rispetto di tali limiti non è di per sé sempre sufficiente a garantire la tutela dell’interesse pubblico protetto.
In questi casi, le autorità competenti, tra cui il Sindaco, possono quindi adottare le misure necessarie, purché vi sia una solida motivazione. Tali misure possono includere anche l’inibizione parziale o totale di determinate attività.