ECOBONUS AL 110%: VANTAGGI E SVANTAGGI

Riqualificazione edilizia con l’ecobonus

Ecobonus & Sismabonus

Tra i provvedimenti varati, il Decreto Rilancio ha previsto l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus al 110% a partire dal primo luglio 2020, una grande occasione di rilancio per il settore immobiliare nel dopo emergenza Covid-19.

Alcuni criteri considerarti sono: il risparmio in bolletta sia per il riscaldamento che la climatizzazione; l’autonomia energetica, la qualità della vita delle persone, dopo i tanti troppi errori dell’eccessiva sigillatura che ha portato all’aumento dell’umidità e delle muffe nelle abitazioni, causa di tante patologie respiratorie.

Con il Superbonus del 110% si ha diritto a una detrazione fiscale al 110%. Due sono i pilastri principali del Superbonus: l’Ecobonus e il Sismabonus che, in particolari condizioni, e per particolari edifici godono entrambi di una aliquota al 110%.

Per quanto riguarda l’Ecobonus, tre sono gli interventi trainanti che godono dell’aliquota al 110%:

  • cappotto termico: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  • sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione classe A (solo nei condomini centralizzati): interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato.
  • sostituzione di generatore di calore con pompa di calore in classe A: Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Ecco la spesa massima che ti consente di usufruire della detrazione:

  • interventi di coibentazione involucro€ 60.000 per unità immobiliare;
  • interventi di sostituzione impianti di riscaldamento€ 30.000,00 per unità immobiliare;
  • condominio/unità interventi suppletivi: massimali diversificati.

Il secondo importante pilastro del Superbonus del 110% è il Sismabonus, che vede elevarsi l’aliquota delle detrazioni al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per quelli che sono gli interventi destinati a specifici interventi antisismici sugli edifici, quali adeguamento e/o miglioramento sismico, con obiettivo di almeno una classe di minor rischio sismico in zone sismiche 1,2,3.

E’ possibile beneficiare di questa detrazione se contestualmente si stipula una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Ecco la spesa massima che ti consente di usufruire della detrazione:

  • condominio o unità immobiliare singola: € 96.000 per unità immobiliare.

SUPERBONUS DEL 110%: ALTRI INTERVENTI CHE POSSONO BENEFICIARNE

La realizzazione di almeno uno di questi interventi in Ecobonus o Sismabonus ti permette di inserire altri lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico (da eseguire congiuntamente) che possono essere detratti al 110%, come:

  • impianti fotovoltaici con o senza sistema di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • impianti di cogenerazione;
  • serramenti e schermature solari;
  • solare termico;
  • Building Automation.

Nel caso in cui questi interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico vengano eseguiti in maniera disgiunta rispetto ai tre interventi previsti dell’Ecobonus 110% (ovvero, cappotto termico e serramenti, e sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione e pompa di calore), rimane valida la detrazione tradizionale al:

  • 65% per l’Ecobonus;
  • 90% per le facciate;
  • 50% per la ristrutturazione edilizia.

SUPERBONUS DEL 110%: A CHI SPETTA E QUALI SONO I REQUISITI

A chi spetta il Superbonus del 110%?

  • condomini (costituiti anche da condomini che hanno seconde case);
  • singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (che non facciano attività commerciale nei locali da riqualificare);
  • istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Ecco i requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione con aliquota al 110%:

  • realizzazione di almeno uno degli interventi previsti per il Sismabonus o l’Ecobonus al 110%, a cui possono essere aggiunti congiuntamente gli altri interventi;
  • raggiungimento di due classi energetiche dell’edificio (inteso ai sensi del D. Lgs 192/2005) o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta attestata attraverso attestato di prestazione energetica sull’edificio, (ex ante ex post);
  • asseverazione tecnica su:

            -Congruità spesa;

            -Rispetto criteri ambientali minimi sui sistemi di isolamento;

            -Requisiti prestazionali involucro – impianto energetici sottesi all’aumento di classe energetica.

  • visto di conformità fiscale rilasciato ex art 35 o art 32 decreto 241/97 al contribuente avente diritto a sostenere la spesa;
  • gli interventi devono essere effettuati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

SUPERBONUS DEL 110%: QUALI DOCUMENTI?

  • Dichiarazione requisiti minimi e congruità spese ante e post-opera;
  • Attestato prestazione energetica (APE) entro 90 giorni fine lavori;
  • Comunicazione ENEA, con scheda informativa, che garantisce che l’intervento ricade nelle detrazioni;
  • Legge 10 Risparmio Energetico (ad esempio si dovà dichiarare che il cappotto è adatto all’intervento – sempre obbligatorio per il Superbonus al 110%)
  • Per chi vuole accedere all’accessione del Credito, occorre il visto di conformità dei redditi di un commercialista o tecnico abilitato rilasciato ex art 35 o art 32 decreto 241/97:

Le spese tecniche, professionali, amministrative sono detraibili.

Per quanto riguarda la detrazione, puoi decidere se:

  • avere uno sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari;
  • trasformarla in un credito di imposta (da ripartire in cinque quote annuali di pari importo);
  • cedere il relativo credito fiscale maturato con i lavori (quella cifra che ti verrebbe restituita nell’arco di cinque anni) a banche, assicurazioni o ad un altro intermediario finanziario, oppure alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che, a sua volta, sarà libera di cederlo a una banca o ad altri intermediari finanziari. Per chi decide di fare degli interventi antisismici c’è la possibilità di acquistare una polizza anticalamità con detrazione al 90%. Domanda: è tutto così semplice? Al momento non ci sono rispote; bisogna attendere un Provvediamento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 19 Giugno 2020

N.B. Lo sconto in fattura sembra una formula semplice e conveniente, ma non è così soprattutto per chi ha reddito basso e perciò tasse basse e quindi non riescono ad usufruire della detrazione Irpef.

Domanda? L’Impresa che garantisce lo sconto in fattura avrebbe sempre il vantaggio di eseguire i lavori, ma perché dovrebbe essere attratta da questa possibilità?

La formula prevede, che l’impresa potrà usare questo importo  come credito d’imposta detraendolo dal pagamento delle tasse, dell’iva e dalle altre uscite fiscali che ogni mese sostiene, oppure potrà cedere questo importo ad altri soggetti, banche incluse.

L’impresa non è chiaramente obbligata ad assicurare al proprio cliente  lo sconto in fattura; si tratta di un accordo libero tra le parti, che per tutela va sottoscritto.

E’ chiaramente molto vantaggioso per i privati che hanno un reddito adeguato, ma meno accattivante per le Imprese, soprattutto quelle medio-piccole, per le quali non è semplice eseguire dei lavori sostenendo costi spesso importanti, senza incassare denaro.

N.B. E’ RESPONSABILITA’ DEL TECNICO UTILIZZIRE MATERIALI (CAM) E LAVORAZIONI CHE POSSONO GARANTIRE LE PRESTAZIONI RICHIESTE ALTRIMENTI LA DETRAZIONE NON E’ GARANTITA.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.
Gli acquisti verdi devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva. Ogni materiale usato come isolante, deve rispettare i limiti di emissione riportato nella tabella del decreto citato. I Composti Organici Volativi,

Nello specifico i materiali da costruzione da usare per il Superbonus, devono rispondere al  Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.lgs 106/2017. Il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014. La norma di riferimento per questi materiali è la UNI EN ISO 10456:2008, espressamente citata nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, che indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conducibilità λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.la formaldeide, il toulene, lo xilene, lo stirene, ecc, sono sostanze cancerogene che in concentrazioni elevate producono danni anche irreversibili alla salute umana.

La qualità dell’aria indoor (IAQ) sta diventando sempre più un argomento di grande attualità per il numero crescente di patologie con cui è in correlazione. Le stime dell’OMS lasciano poco spazio a obiezioni: 4,3 milioni di decessi l’anno in tutto il mondo sono riconducibili alla pessima qualità dell’aria che respiriamo all’interno degli ambienti confinati.