Il sottotetto di chi è?

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n.11184 dell’8 maggio 2017, ha stabilito, in tema di condominio, che la proprietà del sottotetto è, in primo luogo, determinata dai titoli di provenienza e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune ex art. 1117 cc, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può essere descritto come quello spazio (o area) immediatamente sotto il tetto di copertura dell’edificio e l’appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio. Il pavimento del sottotetto separa il sottotetto dall’unità immobiliare sita all’ultimo piano dell’edificio , mentre il tetto dell’edificio separa il sottotetto dall’area non edificata sopra l’edificio. Il sottotetto può avere diverse destinazioni (o funzioni): può servire ad isolare l’appartamento dell’ultimo piano dal freddo proveniente dal tetto, oppure può essere destinato ad ospitare alcuni servizi destinati a favore del condominio….. (Leggi di più – Scarica in formato PDF)