PRIMA CASA E CAMBIO DI RESIDENZA: SUI TERMINI INTERVIENE LA CASSAZIONE

Prima casa

La Cassazione ricorda che ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per trasferire la residenza è perentorio e non sollecitatorio

La Corte di Cassazione sez. Tributaria con l’ordinanza n. 24488/2023 ha stabilito che, ai fini delle agevolazioni legate alla prima casa, il termine per trasferire la residenza è considerato perentorio e non sollecitatorio. Ciò significa che il contribuente deve effettuare il trasferimento della residenza entro il termine stabilito dalla legge, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali o di altro tipo legate alla prima casa.

La decisione della Cassazione è importante in quanto sancisce che il trasferimento della residenza deve avvenire entro il termine stabilito e che eventuali solleciti o richieste di proroga da parte del contribuente non sono accettati.

Per poter usufruire delle agevolazioni legate alla prima casa, quindi, è fondamentale che il contribuente si attivi per trasferire la residenza entro il termine previsto dalla legge, altrimenti potrebbe perdere il diritto a tali benefici.

Nella vicenda, un contribuente impugnava un avviso di liquidazione di maggiore Iva da pagare in relazione all’immobile acquistato quale prima casa, per il quale il fisco disconosceva l’applicazione dell’aliquota agevolata, per non avere lo stesso trasferito la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto.

In primo grado l’uomo vedeva rigettato il ricorso che, invece, veniva accolto dalla CTR della Sicilia. L’Agenzia delle Entrate adiva quindi la Cassazione deducendo che “il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ha natura perentoria e il suo rispetto ha natura costitutiva del diritto alla conservazione dell’agevolazione, anche se il mancato trasferimento della residenza è dovuto a circostanze non dipendenti dalla volontà dell’acquirente”.

La Cassazione ritiene il ricorso fondato.

Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, «per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 1588 del 2018)».

Deve, quindi, ritenersi superato, affermano i giudici di Piazza Cavour, “l’orientamento secondo cui il termine per il trasferimento della residenza, ai fini dei benefici prima casa, abbia natura sollecitatoria, avendo invero natura perentoria”.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Per cui il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

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