LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA SUL “DECORO ARCHITETTONICO”. LA SENTENZA

Decoro architettonico

Per decoro architettonico deve intendersi l’estetica del fabbricato risultante dall’insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità.

Il termine “decoro architettonico” solitamente si riferisce all’uso di elementi decorativi e estetici nell’architettura di un edificio o di un ambiente. Questi elementi possono includere sculture, colonne, cornici, affreschi, intagli, capitelli e altri dettagli ornamentali che vengono aggiunti all’architettura stessa per migliorarne l’aspetto visivo e creare un’atmosfera estetica più piacevole. Il decoro architettonico può essere utilizzato per enfatizzare determinate caratteristiche strutturali, per aggiungere dettagli espressivi o per abbellire gli spazi interni ed esterni di un edificio. È un elemento importante del linguaggio architettonico e può comunicare il periodo storico, lo stile architettonico e l’intento estetico di un’opera.

Quando si alterano i presupposti del “decoro architettonico“, con attività edilizie oppure con la negligenza e non cura dello stabile e si attivano i contenziosi, i Giudici valutano le lamentele esprimendo un giudizio di merito, come nell’ordinanza n. 16518/2023, dove ha evidenziato che:

per decoro architettonico deve intendersi l’estetica del fabbricato risultante dall’insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità. Pertanto, è irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l’edificio” (cfr. Cass. 851/2007).

Inoltre, nel caso di specie, è idea dei Giudici, che non possa avere incidenza lesiva del decoro architettonico un’opera modificativa dell’edificio, quando l’originario decoro si sia già degradato in conseguenza di interventi modificativi precedenti di cui non sia stato preteso il ripristino.

Tale idea, tuttavia, secondo i giudici, se può vantare qualche appiglio nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4679/2009), “è da coordinare con una considerazione sistemica che, nel valutare l’impatto sul decoro architettonico di un’opera modificativa, adotta un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore, in vista delle caratteristiche dell’edificio di volta in volta sottoposto a giudizio, ove devono essere reciprocamente temperati i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all’alterazione prodotta dall’attuale opera modificativa” (cfr. Cass. 5417/2002).

In sintesi, la S.C. enuncia il seguente principio di diritto: “in materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni”.

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