LA FIGURA DEL GEOMETRA: DALLA NASCITA ALLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Il Codice Deontologico Professionale dei geometri disciplina i comportamenti non deontologicamente corretti, per i quali sono previste sanzioni di varia natura. E’ stato approvato con delibera consigliare n. 5 del 3 Aprile 2007 e pubblicato in G.U. n. 121 del 26 Maggio 2007.
CENNI STORICI DELLA FIGURA DEL GEOMETRA
La figura del geometra si sviluppa nel corso dei secoli, a partire dalla Grecia antica fino ai giorni nostri. Inizialmente, il geometra era una figura molto rispettata nella società greca e romana, responsabile della misurazione e della delimitazione dei terreni, nonché della progettazione e della costruzione di edifici.
Nell’Antica Grecia, i geometri acquistavano competenze matematiche e geometriche tramite l’apprendistato. La geometria era considerata una scienza sacra, collegata agli dei e alla costruzione degli edifici religiosi. I geometri erano soliti utilizzare strumenti come il goniometro e il teodolite per effettuare misurazioni precise.
Durante il periodo romano, la figura del geometra acquistò un’importanza ancora maggiore. I geometri erano spesso impiegati dallo Stato per le programmazioni urbane, la costruzione di strade e acquedotti, nonché per le operazioni di delimitazione dei terreni. Essi progettavano e costruivano edifici pubblici, come templi, terme e anfiteatri.

Tuttavia, con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la figura del geometra subì un periodo di declino. Durante il Medioevo, la geometria fu relegata a una disciplina accademica, lontana dalla pratica professionale. L’attività dei geometri fu parzialmente sostituita dalle corporazioni di maestri muratori e carpentieri, che si occupavano anche della progettazione e della costruzione di edifici.
Con l’avvento dell’era moderna, la geometria tornò ad essere una scienza applicata e la figura del geometra riconquistò importanza. Nel corso del XVIII e XIX secolo, la geometria divenne una disciplina più complessa, grazie alla scoperta di nuovi teoremi e metodi di calcolo. I geometri iniziarono ad utilizzare strumenti più precisi e sofisticati, come il teodolite e il calcolatore meccanico, per effettuare misurazioni accurate e compiere calcoli complessi.
Oggi, il geometra è un professionista altamente qualificato e specializzato nel settore dell’ingegneria civile. Si occupa di molteplici attività, come rilevamenti topografici, stime di valutazione immobiliare, progettazione e direzione dei lavori di edifici, infrastrutture e relativi impianti. Il geometra ha un ruolo chiave nella pianificazione urbana e nella gestione del territorio, assicurandosi che le costruzioni siano realizzate secondo le norme di sicurezza e rispettando i criteri estetici ed architettonici.
In sintesi, la storia del geometra abbraccia millenni di progresso e sviluppo, da figura sacra nella cultura greco-romana a professionista specializzato nell’ingegneria civile. La sua competenza e professionalità sono fondamentali per garantire la corretta realizzazione delle costruzioni e la tutela del territorio.
NORMATIVA
Il primo intervento normativo per la regolamentazione della professione dei geometri si trova nella legge 24 giugno 1923, n. 1395. Questa legge aveva l’obiettivo di tutelare il titolo e l’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, ma prevedeva anche la creazione di albi speciali per i periti agrimensori, ovvero i geometri, e per altre categorie di periti tecnici.
Successivamente, con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, veniva istituito l’albo vero e proprio presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta. Queste associazioni sostituirono gli ordini professionali già esistenti.
All’Art. 1 si legge : il titolo di Geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti Tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, che all’art. 50 prevedeva
La sezione di agrimensura prepara alla professione di Geometra.
Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale; costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico; chimica; legislazione rurale; disegno.
Nel corso degli anni, furono emanate altre leggi per disciplinare la professione dei geometri. Ad esempio, la legge 25 aprile 1938 n. 897 rendeva obbligatoria l’iscrizione negli albi professionali e stabiliva le funzioni relative alla custodia degli albi. La legge 23 novembre 1939, n. 1815 invece disciplinava gli studi di assistenza e consulenza nel settore.
Infine, con il decreto luogotenenziale 23 novembre 1944 n° 382 si introdusse la denominazione di Collegio per indicare gli organi di rappresentanza della categoria dei geometri.
IL CODICE DEONTOLOGICO
Il codice deontologico, ha lo scopo di definire le regole di condotta professionale per i geometri. Queste regole sono create per garantire che la professione venga svolta nel rispetto dei principi etici generali e che il comportamento dei professionisti non danneggi gli interessi della collettività, ma contribuisca al progresso della società nel suo complesso. In esso sono stabiliti i principi di comportamento che i professionisti di questa categoria devono seguire nell’esercizio della loro attività. Esso contiene regole etiche che riguardano l’integrità, l’imparzialità e la responsabilità professionale.
Un codice etico o un regolamento professionale sono strumenti indispensabili per garantire che chiunque sia riconosciuto come “professionista” agisca in modo responsabile e in linea con gli standard e i valori della propria professione. Questi codici stabiliscono le regole di condotta, i principi etici e le responsabilità che i professionisti devono rispettare nel loro lavoro. Essi possono includere l’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni dei clienti, di agire in modo imparziale e obiettivo, di evitare conflitti di interessi, di aggiornarsi costantemente sulle nuove conoscenze e di svolgere il proprio lavoro con la massima competenza e professionalità. Senza un codice che regola i comportamenti dei professionisti, l’appellativo stesso di “professionista” perderebbe gran parte della sua efficacia e credibilità. Ciò comporterebbe il rischio che individui con scarsa preparazione, senza alcun impegno etico o senza adeguata responsabilità verso i propri clienti, possano facilmente dichiararsi “professionisti” senza dover rendere conto delle proprie azioni. La presenza di un codice che regola i comportamenti professionali fornisce ai clienti una certa garanzia che i professionisti con cui entrano in contatto rispetteranno determinati standard di qualità, integrità e responsabilità. Ciò contribuisce a instaurare fiducia tra professionisti e clienti e a tutelare gli interessi delle persone coinvolte. Pertanto, è fondamentale che le associazioni professionali e le istituzioni competenti adottino e promuovano l’implementazione di codici etici e regolamenti che garantiscono l’adeguata dose di professionalità e responsabilità che ci si aspetta da un professionista.
Il codice deontologico della Categoria dei Geometri viene integrato dai principi generali dell’ordinamento professionale e viene applicato dai Consigli dei Collegi professionali attraverso il potere disciplinare verso gli iscritti all’Albo. L’obiettivo finale del codice deontologico è quello di fornire un quadro di regole uniformi per tutta la categoria professionale dei geometri.
Nel codice deontologico dei geometri sono presenti, ad esempio, indicazioni sul rispetto delle norme e delle leggi vigenti, sull’obbligo di diligenza nel proprio lavoro, sull’obbligo di aggiornamento e di formazione continua, sulla riservatezza delle informazioni e sulla correttezza nei confronti dei colleghi e dei clienti.
Oltre a definire gli obblighi del geometra nei confronti dei terzi e della professione stessa, il codice deontologico sottolinea anche l’importanza della collaborazione con altri professionisti, al fine di assicurare un servizio di qualità ai committenti. Inoltre, promuove il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità nelle pratiche professionali.
Il Codice di Deontologia Professionale dei Geometri si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:
– Titolo I: dei principi generali;
– Titolo II: della condotta;
– Titolo III: della prestazione;
– Titolo IV: sanzioni disciplinari;
– Titolo V: disposizioni finali.
Il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.
Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; inoltre è riservata grande attenzione e dovizia di precetti ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.
Il titolo III concerne gli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra quotidianamente entra in relazione.
Il titolo IV è riservato all’apparato sanzionatorio previsto dall’ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del Codice Deontologico.
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Le regole di deontologia professionale – di cui alle singole clausole del Codice Deontologico dei Geometri- costituiscono le linee-guida dello statuto comportamentale del geometra ed individuano altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.
Ma l’osservanza dei singoli canoni comportamentali, ivi previsti, non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati nel Codice.
Infatti, il comportamento del geometra è suscettibile di valutazione e, per l’effetto, di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro, la probità e la dignità della sua categoria (artt. 3 e 5 Codice): ossia, non è necessario integrare la violazione di uno specifico precetto tipizzato nel Codice ma è sufficiente che la condotta del professionista leda la reputazione sociale della categoria e dell’istituzione cui appartiene per essere oggetto di evidenza disciplinare e, potenzialmente, meritevole di sanzione.
In altre parole, il comportamento illecito di un professionista che può essere disciplinato non si limita solo a violazioni esplicite di leggi o regole specifiche del Codice Deontologico. Anche comportamenti atipici, che non sono espressamente previsti o prevedibili, possono essere sanzionati disciplinarmente se vengono considerati contrari alla deontologia professionale. Ciò significa che un professionista può essere ritenuto responsabile per il suo comportamento anche se non esiste una regola specifica che vietava o prevvedeva quella particolare situazione.
Anche il canone di cui all’art. 8 del Codice Deontologico dei Geometri sancisce i principi fin qui evidenziati: “Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della categoria”.
In sostanza, il codice deontologico dei geometri cerca di garantire l’esercizio della professione in maniera etica e responsabile, tutelando i diritti del committente e dell’intera società, nonché la reputazione e l’integrità della categoria professionale.
Tipologie di sanzioni disciplinari
Al Titolo IV del Codice Deontologico è presente l’articolo 27, l’unico articolo al suo interno, che determina quanto riportato:
“Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della sanzione commessa, sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sospensione; d) la cancellazione”.
Secondo quanto previsto dall’art. 11, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, le sanzioni disciplinari che il collegio può applicare in caso di abusi o mancanze da parte degli iscritti si riferiscono a: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale fino a un massimo di sei mesi e la cancellazione dall’albo.
Le due norme, legale e deontologica, ci permettono di fare una sintesi delle conseguenze disciplinari a cui si va incontro in caso di violazione dei precetti deontologici. Quando un libero professionista è inadempiente ai propri obblighi professionali, incluso il mancato rispetto delle regole deontologiche, va incontro a responsabilità di tipo civile, penale e disciplinare, in base ai precetti violati.
Provvedimenti disciplinari per geometri inadempienti
E’ il Consiglio presente in ogni Collegio territoriale che istruisce, valuta e decide sui procedimenti disciplinari ai sensi degli artt. 11 e 12 R.D. n. 274/1929. Il Consiglio di disciplina, la cui nomina spetta al Presidente del Tribunale territoriale, resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio Direttivo del Collegio. Attraverso il potere disciplinare, il Consiglio distrettuale di Disciplina ha il compito di vigilare sul rispetto di tali regole e di sanzionare eventuali violazioni commesse dagli iscritti all’Albo dei geometri. Le sanzioni disciplinari possono variare da richiami formali a sospensione temporanea o, in casi gravi, revoca dell’iscrizione.
I provvedimenti disciplinari e i principi giuridici che regolano la loro irrogazione possono essere ricondotti a quattro tipologie di sanzioni, previste dal Codice Deontologico.
Avvertimento
Si tratta della forma meno grave di provvedimento in quanto l’incolpato viene “avvertito” delle condotte opinabili o disdicevoli compiute. Il professionista viene esortato a non reiterarle. L’avvertimento viene comunicato con lettera raccomandata del Presidente del collegio di disciplina.
Censura
Anche nel caso della censura ci troviamo davanti ad alcune mancanze commesse dal professionista, seguite da una formale nota di biasimo. Questa viene presentata tramite una notifica da parte dell’ufficiale giudiziario.
Sospensione dall’esercizio della professione
La sospensione fa riferimento alla cessazione a tempo determinato dell’attività professionale per una durata inferiore ai sei mesi. Anche in questo caso la notifica avviene per mezzo di un ufficiale giudiziario. Questa sanzione inizia ad essere valida solo quando il professionista riceve l’effettiva comunicazione. Poiché si tratta di una sanzione piuttosto forte dal punto di vista giuridico è essenziale che i destinatari e i collaboratori ne siano pienamente conoscenti.
Cancellazione dall’albo professionale
La cancellazione dall’albo comporta la cessazione dall’esercizio della libera professione, proprio come accade con la sospensione. Questo provvedimento dovrà essere notificato all’interessato per mezzo dell’ufficiale giudiziario. Si tratta di una sanzione molto grave poiché non è circoscritta ad un lasso di tempo determinato ma, al contrario, è indeterminato. Il professionista che è stato cancellato può chiedere una nuova iscrizione ma è essenziale che le ragioni che hanno determinato la cancellazione siano cessate e che siano trascorsi almeno due anni dal provvedimento.
Nuovi Obblighi Formativi
Con il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, istituito dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e approvato dal Ministro della Giustizia nel 2021, è stato introdotto l’obbligo di acquisire 6 CFP in materia di ordinamento e deontologia professionale.
I Crediti Formativi sono un indice del livello di competenza e aggiornamento del professionista e la loro mancata acquisizione può comportare sanzioni disciplinari come la sospensione o la radiazione dall’ordine di appartenenza.
Per quanto riguarda gli ambiti deontologici, il conseguimento dei 6 CFP in materia di Ordinamento e deontologia professionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2022 e deve essere completato entro il 31 dicembre 2024.