IMU 2023: LE ESENZIONI E CHI PAGA

Imu 2023

La prima rata, o acconto, dell’Imposta Municipale Unica, deve essere pagata entro il 16 giugno 2023, mentre la seconda rata – o saldo – deve essere versata entro e non oltre il 16 dicembre 2023.

Devono provvedere al versamento dell’imposta i contribuenti che siano proprietari di:

  • fabbricati. L’Imu, però, non deve essere versata sull’abitazione principale, sempre che non si tratti di un immobile che faccia parte delle seguenti categorie catastali: A/1, A8 e A/9 (nel caso in cui l’abitazione principale faccia parte di una di queste categorie, è necessario versare l’imposta);
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili.

I soggetti obbligati a versare sono:

  • il proprietario o i proprietari dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o il genitore che risulti essere l’assegnatario della casa familiare, perché è stato stabilito da un provvedimento emesso da un giudice;
  • il concessionario, nel caso in cui ci sia una concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili – anche quando sono da costruire o in corso di costruzione – quando questi risultano essere concessi in locazione finanziaria.

Chi è esonerato dal versamento dell’IMU?

Non devono effettuare il pagamento per i fabbricati che vengono identificati come abitazione principale. Da questa regola generica rimangono esclusi gli immobili che fanno parte di quelle particolari categorie catastali, che li identificano come di lusso. Tra queste rientrano le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È necessario pagare l’Imu anche per gli immobili classificati come seconda casa.

L’Imu, inoltre, non deve essere pagata per questi immobili:

  • gli immobili e le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, che vengono adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari;
    gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale, nel momento in cui venga assegnata al coniuge a seguito di una separazione legale, di un annullamento, di uno scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • quando l’immobile risulti essere l’unico posseduto – e non dato in locazione – dal personale che appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Vi rientrano anche gli immobili del personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del personale impiegato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale che appartiene appartenente alla carriera prefettizia;
  • per una sola unità immobiliare, nel caso in cui il cittadino non risulti essere residente nel territorio italiano. Il contribuente, in questo caso, deve essere iscritto all’Aire, ossia l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Il suddetto contribuente deve essere pensionato nel paese di residenza e l’immobile non deve essere stato dato in locazione o in comodato d’uso.

Immobili occupati abusivamente

Una delle novità più importanti introdotte dal 1° gennaio 2023 per quanto riguarda l’Imu è relativa agli immobili non utilizzabili né disponibili. Stiamo parlando di quegli immobili per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici ai sensi degli articoli 614, comma 2, o 633 del Codice Penale. Per poter beneficiare dell’esonero Imu, in questo caso, è necessario aver presentato l’opportuna denuncia all’autorità penale.

Il contribuente, inoltre, deve provvedere a comunicare direttamente al Comune il possesso dei requisiti, che permettono di beneficiare dell’esenzione. Opportuna comunicazione all’amministrazione del Comune deve essere effettuata anche quando il diritto all’esenzione dovesse cessare.

Le altre esenzioni previste nel 2023

Altra novità prevista sempre per il 2023 in relazione al pagamento dell’Imu è quella prevista per gli immobili che fanno capo all’Accademia Nazionale dei Lincei, che risultano essere esonerati dal pagamento dell’imposta. L’agevolazione vale anche per gli edifici che non sono utilizzati per le finalità strettamente istituzionali.

Il legislatore, inoltre, ha previsto la proroga delle esenzioni che sono state concesse per gli immobili che risultano essere inagibili a seguito di determinati eventi sismici, che hanno colpito nel 2016 il Centro Italia e nel 2012 l’Emilia RomagnaLombardia e Veneto. A prevedere queste proroghe sono stati direttamente i commi 750 e 768 della Legge finanziaria m- 197/20223.

Imu, quando effettuare il pagamento

Per quanto riguarda il pagamento dell’Imu, le date da ricordare nel 2013 sono due:

  • prima rata o acconto: 16 giugno;
  • seconda rata o saldo: 16 dicembre,

Per conoscere il costo preciso dell’Imu da pagare è necessario fare riferimento alle aliquote, che sono state approvate dal Comune nel quale sono ubicati gli immobili. Le aliquote sono state pubblicate direttamente sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2023. Per il saldo, che deve essere pagato prime del 28 ottobre, si deve versare la stessa cifra versata nel 2022. A dicembre con il saldo, evenutalmente, si provvede ad effettuare il conguaglio, se le aliquote sono cambiate.

Il pagamento può essere effettuato in tre modi diversi:

  • bollettino postale compatibile col Modello F24;
  • Modello F24;
  • piattaforma PagoPA.

Oppure, tramite il proprio intermediario abilitato (commercialista o consulente fiscale).

Esempio

Il Signor Rossi, contribuente possessore di una seconda casa nel Comune di Milano appartenente alla categoria catastale A/3 e con rendita catastale di euro 600,00.

Per il calcolo IMU 2023 bisognerà procedere nella seguente modalità:

  • rivalutazione del 5 per cento della rendita catastale > 600 + 5 per cento > 630,00 euro;
  • applicazione del coefficiente catastale > 630,00*160 > 100.800;
  • applicazione aliquota IMU > 100.800*10.6 per cento > 1.068,48 euro.

Tale calcolo è necessario per determinare l’importo da versare a titolo di acconto IMU 2023 entro la scadenza del 16 giugno.

Nell’esempio in questione, caso di immobili posseduti per l’intera annualità il contribuente sarà stato chiamato a pagare la metà del totale dovuto.

In vista del termine del saldo del 16 dicembre, invece, il contribuente deve pagare l’eventuale conguaglio, determinato sulla base delle nuove aliquote deliberate dal Comune.

Calcolo IMU 2023, le istruzioni del MEF: contano le effettive condizioni dell’immobile

Non sempre si applica la regola “semplificata” sopra esposta, che prevede il versamento del 50 per cento del totale dell’IMU calcolata in base ai criteri ordinari.

Un esempio è fornito direttamente dal Ministero dell’Economia e riguarda il calcolo dell’acconto.

Come indicato nelle FAQ dell’8 giugno 2021, il calcolo dell’IMU per il 2023 dovrà essere effettuato separatamente per acconto e saldo, individuando le effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso di ciascun semestre.

Sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019:

  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
  • il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Se si prende ad esempio un immobile acquistato il 1° giugno 2023, la prima rata dell’IMU dovuta entro la scadenza del 16 giugno deve essere proporzionata a 1° mese di possesso e non deve essere parametrata al 50 per cento del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Le regole per calcolare l’acconto IMU 2023 sono quindi rimaste sostanzialmente immutate rispetto allo scorso anno.

Bisognerà invece tener presenti le novità della Legge di Bilancio 2023 in sede di pagamento del saldo.

Nello specifico, con l’art. 1, comma 837 della Manovra sono state modificate le regole relative agli adempimenti comunali in materia di IMU.

A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, da inserire sul Portale del federalismo fiscale, in assenza di una delibera approvata e pubblicata entro il termine previsto del 28 ottobre non si applicheranno più le aliquote IMU dell’anno precedente, bensì quelle base.