IMU 2020: CHI PAGA E CHI NO SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE

IMU

Entro il16 dicembre 2020 dovrà essere versato il saldo Imu 2020. Per la pandemia Covid-19 è prevista la cancelalzione della rata per le Imprese che hanno subito provvedimenti restrittivi del Governo, previsti dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori

I soggetti obbligati sono quelli previsti dalla legge di Bilancio 2020 che ha abolito, a partire dal quest’anno, l’imposta Unica comunale e la Tasi. Sono chiamati ad effettuare il versamento, i contribuenti non rientranti nell’esonero previsto dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori, che ha stabilito la cancellazione dell’Imu per i soggetti passivi gestori delle attività, anche se non proprietari dell’immobile.

Pagheranno entro il 16 dicembre 2020 i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni. Ovvero coloro che sono in possesso di:

  • fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Devono pagare anche i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.

Secondo il decreto Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020) sono esonerati per il versamento della seconda rata Imu i seguenti immobili:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; da segnalare che, con il decreto Agosto, è stato disposto che l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel decreto Rilancio ciò non era stato previsto);
  • rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

La condizione è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).

A questo primo esonero si aggiunge quello previsto dal decreto Ristori, ossia per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali che rientrano nella sospensione del dpcm del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.

Gli immobili sono quelli le cui attività sono riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori e nella tabella riassuntiva. Si tratta delle stesse categorie che beneficiano del contributo a fondo perduto (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi).Anche per il versamento dell’Imu, l’esonero si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa che arancione o gialla).Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

All’elenco si aggiunge un altra lista di attività per cui si può beneficiare dell’esonero dell’Imu sul relativo immobile, solo se le attività sono situate in zona rossa. Tali attività sono quelle ricomprese tra i codici ATECO dell’allegato 2 del decreto Ristori bis,

Il pagmento del saldo IMU da parte dei contribuenti interessati deve avvenire, alternativamente, utilizzando uno di questi strumenti:

  • Il modello F24;
  • Il bollettino di c/c postale;
  • La piattaforma pagoPa.

Il versamento deve essere effettuato da proprietari di prime case di lusso (codici catastali A1, A8 e A9) e di immobili diversi dall’abitazione principale (seconde case, a prescindere dall’utilizzo effettuato).