DISTANZE FABBRICATI: UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cambiano i pagamenti dal 1° Luglio

Il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini

Cassazione: il proprietario che abbia costruito per primo può modificare la scelta originariamente fatta, in ordine alla distanza della sua costruzione rispetto al confine, avvalendosi di una delle facoltà a lui spettanti in virtù del diritto di prevenzione, a condizione che, nel frattempo, il vicino non abbia a sua volta costruito. 

E’ questa la sostanza della nuova pronuncia della Corte di Cassazione che con la Sentenza n.10738 del 4 maggio 2018, ha accolto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano che aveva condannato una società immobiliare a demolire, in corrispondenza del confine con il fondo di proprietà di due co-proprietari, il contromuro di recinzione e di contenimento eretto dalla convenuta società ed ad arretrare il terrapieno ivi realizzato fino alla distanza di cinque metri dal confine, ripristinando il precedente livello del piano di campagna.

Il muro era stato demolito da questi ultimi in corso di causa, allorché la società immobiliare, citata in giudizio per ripristinare l’originario piano di campagna, ne aveva chiesto la demolizione in via riconvenzionale perché realizzato in violazione dei limiti di distanza previsti dal piano regolatore (cinque metri dal confine).

La Suprema Corte ha accoltoil ricorso della società immobiliare.

I giudici di Cassazione hanno confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il vicino che abbia già realizzato una costruzione, adeguandosi alla scelta operata del preveniente “non può ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa successiva scelta del preveniente, perché quest’ultimo ha esaurito tutte le facoltà che il principio di prevenzione gli consente di esercitare.

Cosa dice la legge

In materia di distanze, il Codice Civile si ispira al principio della prevenzione temporale ex artt. 873, 874, 875 e 877. Di fatto, il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini e ha quindi la possibilità di:

  • costruire sul confine, con la conseguenza che il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio pagando la metà del valore del muro;
  • costruire con distacco dal confine alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella minore stabilita dai regolamenti locali, con la conseguenza che il vicino sarà costretto a costruire alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici;
  • costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, salvo il diritto del vicino di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo.