CARO MATERIALI EDILI: IN GAZZETTA IL DECRETO PER LA VARIAZIONE DEL PREZZO

prezzi in edilizia

Il decreto legge 27 gennaio 2022 n.4, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene sulla questione dei contratti pubblici e, nell’articolo 29, disciplina tre tematiche nel settore del caro prezzi in edilizia:

  • la revisione dei prezzi;
  • le compensazioni da attuare a seguito delle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei materiali da costruzione;
  • prezzari regionali a cui le stazioni appaltanti fanno riferimento per adeguare costi e importi.

Il Decreto Sostegni ter mira a riportare l’equilibrio nel mercato per rilanciare il settore edile, proteggendo al tempo stesso la realizzazione del PNRR dai rischi del caro materiali. Proprio per questo i bandi di gara pubblicati dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 dovranno includere delle specifiche clausole di revisione dei prezzi.

Queste note, già previste dal Codice degli Appalti, servono ad attivare un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo sui diversi materiali da costruzione e dovranno essere inserite nei documenti di gara iniziali.

La compensazione

I meccanismi di compensazione introdotti dal nuovo decreto riguardano, rispettivamente, i prezzi a base d’asta e la dinamica di aggiustamento dei prezzi in corso d’opera. L’articolo 29 del Decreto interviene ribaltando i parametri a favore delle imprese. Il Decreto Sostegni ter, infatti, prevede che in caso di aumento o diminuzione superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, si procederà alla compensazione in aumento o diminuzione per la percentuale eccedente il 5% e in misura pari all’80% della stessa.

La stazione appaltante assorbirà così una quota dell’aumento nettamente più alta e ciò potrà finalmente ridurre la franchigia a carico delle imprese. Il documento invita inoltre l’Istat a elaborare, entro la fine di aprile 2022, una metodologia per la rilevazione delle variazioni dei prezzi.

Queste valutazioni serviranno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per determinare le variazioni percentuali più significative, che dovranno essere comunicate entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno con un proprio decreto.

Sarà così possibile calcolare l’ammontare della compensazione, che verrà determinata applicando la percentuale di variazione superiore al 5% rispetto al prezzo dei singoli materiali da costruzione – impiegati negli interventi contabilizzati nei dodici mesi precedenti al decreto del Mims e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. L’appaltatore dovrà presentare una richiesta ufficiale accompagnata dal cronoprogramma alla stazione appaltante, che dal canto suo verificherà gli effettivi rincari subiti. Se gli aumenti saranno inferiori rispetto a quelli rilevati dal Mims, la compensazione sarà limitata alla variazione per l’eccedenza del 5% – e solo per l’80% di questa.

Invece, nel caso in cui i rincari fossero superiori di quelli rilevati dal Mims, la compensazione sarà al massimo quella indicata dal decreto ma per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di tale eccedenza.