BONUS FISCALI EDILIZI: OBBLIGO DI ADOZIONE DEL CCNL DAL 26.05.2022

Luoghi di lavoro

Per i lavori avviati a partire dal 26/05/2022 obbligatorio ai fini dei bonus fiscali edilizi stipulare contratti di appalto con datori di lavori che applicano i CCNL di settore. Indicazioni da riportare anche in fattura. Ambito applicativo, modalità pratiche e controlli.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2022 è stato pubblicato il D.L. 25/02/2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Tra le varie misure, il provvedimento introduce il nuovo comma 43-bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), concernente l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.

Rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti e “cantieri temporanei o mobili”, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza). Si intendono quindi “lavori edili o di ingegneria civile”, in base al suddetto Allegato X:
– i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
– gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Rientrano nell’ambito applicativo della norma i lavori per:
– Super-Ecobonus e Super-Sismabonus (Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico);
– Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);
– Ecobonus ordinario (Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus));
– Sismabonus ordinario (Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione);
– Bonus facciate (Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (Bonus facciate));
– Nuovo bonus 2022 Barriere architettoniche (Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche);
– Bonus mobili (art. 16 del D.L. 34/2020, comma 2);
– Bonus “aree verdi” (art. 1 della L. 205/2017, commi 12-15);
– Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/2020).

Le nuove norme si applicano per i lavori avviati a partire dal 26/05/2022 (novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. 13/2022 in commento).

Per il riconoscimento dei bonus occorre che:
– nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il CCNL indicato nel contratto di appalto deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
– il soggetto che rilascia il Visto di conformità verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
– a sua volta, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.