RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPATE

Rivalutazione terreni

La riapertura impone la possibilità di usufruire della riapertura dei termini con l’imposta al 14%. La novità è contenuta all’articolo 29 del decreto legge Energia (n. 17/2022)

L’articolo 29 del decreto Energia (decreto legge n. 17/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 di martedì 1° marzo, prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, edificabili e a destinazione agricola, e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, cioè in società non quotate (articolo 2, comma 2, Dl n. 282/2002).

Questa volta, la procedura, cui possono accedere persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, riguarda i beni posseduti – al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni – alla data del 1° gennaio 2022.

Gli adempimenti per perfezionare l’operazione, che consente di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, andranno portati a termine entro il 15 giugno 2022: si tratta della redazione e del giuramento di un’apposita perizia di stima resa da un professionista abilitato nonché del versamento di un’imposta sostitutiva (l’intero importo ovvero, in caso di pagamento frazionato, la prima rata) nella misura del 14% del valore periziato (la precedente “finestra” prevedeva una tassazione più soft, con aliquota dell’11%).

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere ripartito fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con applicazione, su quelle successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, in scadenza, rispettivamente, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024. Nel modello F24 bisognerà scrivere 2022 nel campo “anno di riferimento” ed esporre i codici tributo “8055”, per le partecipazioni, e “8056”, per i terreni. (fonte: Fisco Oggi)