BARRIERE ARCHITETTONICHE: AGGIORNATA LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Barriere Architettoniche

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida riguardante le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

Il documento, aggiornato a febbraio 2023, fa riferimento alle misure dedicate al mondo del sociale e della disabilità presenti nella legge di Bilancio 2023. Come ben noto a tutti, la normativa tributaria mostra particolare attenzione alle persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. L’aggiornamento del documento illustra il quadro completo delle varie situazioni in cui sono riconosciuti i benefici fiscali a favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando le persone che ne hanno diritto.

Il Fisco illustra i requisiti e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni. Per i contribuenti che effettuano interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

  • detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • detrazione del 75% per eliminazione barriere architettoniche, estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
  • detrazione del Superbonus, prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

Detrazione Irpef del 50%

Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50% da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro e se tale spesa è stata sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
  • 36% su un importo massimo di 48.000 euro, per tutte quelle spese che varranno effettuate dal primo gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati i seguenti lavori:

  • eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
  • realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Barriere architettoniche: detrazione del 75% fino al 2025

Il bonus barriere architettoniche, previsto con l’art. 119-ter del decreto Rilancio e introdotto dalla legge di Bilancio 2022, consiste in detrazione del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in edifici già esistenti. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2023 ha prorogato l’agevolazione in scadenza il 31 dicembre 2022 fino al 2025.  L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea pari ad un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).

Interventi agevolabili

Tra gli interventi che possono far accedere all’agevolazione ci sono:

  • installazione ascensori e montacarichi;
  • installazione montascale;
  • realizzazione di un elevatore esterno;
  • costruzione rampe;
  • interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.

Tra gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, rientrano ad esempio la rimozione di scalini, porte troppo strette, rampe troppo ripide, spazi ridotti, dislivelli. O ancora, la realizzazione di ausili come scivoli a bassa pendenza, ascensori, piattaforme elevatrici e montascale. Ma anche l’adeguamento dei servizi igienici (per consentire adeguata manovrabilità) o di strumenti come i citofoni (posti alla giusta altezza).

Sono ammesse tutte le rimozioni edilizie finalizzate a eliminare le barriere architettoniche (porte, scalini, ecc.); gli interventi di automazione impianti per edifici e singole unità immobiliari con le stesse finalità (ascensori, montascale, rampe…); in caso di sostituzione impianti, le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e del vecchio impianto.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta anche per:

  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • gli interventi di sostituzione dell’impianto;
  • le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Requisiti di accesso

Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal dm 236/1989: dimensioni e caratteristiche devono essere a norma, per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Dal primo gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio previsti nel comma 365 della legge di Bilancio 2023.

Diversamente da quanto previsto per l’accesso alle detrazioni Superbonus 110%, il bonus barriere architettoniche 75% non è subordinato alla realizzazione di interventi trainanti.

Detrazione Superbonus: interventi “trainanti”

Gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare anche come interventi trainati del Superbonus.

In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:

  • cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
  • contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

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