URBANISTICA – SENTENZA TAR PIEMONTE SEZ. II N. 1223 DEL 15 NOVEMBRE 2017
Argomento: TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
Nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell’art. 124 del TUEL, approvato con d.P.R. n. 267/2000, il termine per l’impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio, ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato, salvo che esso non incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli, determinati beni – Fonte: @LEXAMBIENTE.IT
Pubblicato il 15/11/2017
N. 01223/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2017, proposto da:
SPORTWAY SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella e Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Occhiena in Torino, via Alfonso Lamarmora, 6;
contro
COMUNE DI NOVARA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lorena Rovetta, Giovanna Perone e Massimo Andreis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Andreis in Torino, via Pietro Palmieri 40;
nei confronti di
DECATHLON ITALIA S.R.L. e SBM2 S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresenti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Giorgio Roderi, Erica Santantonio e Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Cavallo Perin in Torino, via Bogino 9;
per l’annullamento
1) della delibera del Consiglio comunale di Novara n. 8 del 15 febbraio 2016, comportante “Modificazioni al PRG vigente ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. c), L.R. n. 56/77 e ss. mm. ed ii. – Ambiti A30 e A31. Approvazione”;
2) della delibera del Consiglio comunale di Novara n. 188 del 17 giugno 2016, recante “Approvazione dello strumento urbanistico esecutivo (SUE) relativo all’Ambito A31 – ZC1 – C.so Milano, presentato dalla Società SBM2 s.r.l. unipersonale”;
3) della determinazione dirigenziale del Comune di Novara n. 15 del 17 maggio 2016, avente ad oggetto “Riconoscimento di Localizzazione Commerciale Urbana Non Addensata L.1 in corso Milano” mediante presa d’atto della relazione di “Autoriconoscimento Localizzazione Commerciale Urbana Non addensata L.1 Corso Milano” presentata dalla Società SBM 2 s.r.l. quale allegato alla istanza di rilascio di autorizzazione commerciale a sua volta presentata al Comune di Novara da Decathlon Italia s.r.l. in data 1 aprile 2016;
4) della determinazione dirigenziale del Comune di Novara n. 2 del 31 maggio 2016, recante autorizzazione commerciale rilasciata in favore di Decathlon Italia s.r.l. per l’apertura e l’esercizio di media struttura di vendita in Novara, a Corso Milano (Ambito A31).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Novara e di Decathlon Italia S.r.l. e di Sbm2 S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. G. Tanzarella per la parte ricorrente, gli avv.ti Perone e Rovetta per l’amministrazione resistente e l’avv. Roderi per le società controinteressate;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente gestisce una media struttura di vendita nel Comune di Novara, in via Novara n. 119, deputata alla vendita al pubblico di attrezzature e abbigliamento sportivo, con insegna “Sportway Megastore”. Con ricorso notificato il 3 ottobre 2017 e ritualmente depositato, essa ha impugnato gli atti indicati in epigrafe attraverso i quali il Comune di Novara ha reso possibile l’insediamento, sulle aree prospicienti la via Milano (in area distante alcuni chilometri, ma ritenuta commercialmente prossima), di una media struttura di vendita con insegna “Decathlon”, deputata alla vendita dei medesimi generi merceologici.
2. In particolare, sono stati impugnati:
2.1) la delibera del consiglio comunale di Novara n. 8 del 15 febbraio 2016, con la quale è stata approvata una variante semplificata al PRGC contemplante una diversa riperimetrazione dei due ambiti territoriali (A30 e A31) oggetto del nuovo insediamento commerciale, peraltro già a destinazione commerciale e, in parte, residenziale;
2.2) la delibera della giunta comunale di Novara n. 188 del 17 giugno 2016, con la quale è stato approvato lo strumento urbanistico esecutivo presentato dalla società SBM 2 s.r.l. per la realizzazione del nuovo edificio commerciale;
2.3) la determinazione dirigenziale n. 15 del 17 maggio 2016, con cui il Comune di Novara ha preso atto di quanto verificato e rappresentato nella relazione a firma del tecnico della società Decathlon Italia s.r.l. ai fini dell’auto-riconoscimento di Localizzazione Commerciale Urbana Non Addensata L1;
2.4) infine, la determinazione dirigenziale n. 2 del 31 maggio 2016, con cui il Comune di Novara ha autorizzato Decathlon s.r.l. all’apertura del nuovo esercizio commerciale.
3. Il ricorso è stato affidato a tre motivi, i primi due riferiti ai due provvedimenti di carattere urbanistico (sub 2.1 e 2.2, nell’elencazione di cui sopra); il terzo riferito agli altri due provvedimenti relativi all’autorizzazione commerciale (sub 2.3. e 2.4), nei confronti dei quali, peraltro, la ricorrente ha dedotto esclusivamente censure di illegittimità derivata, in conseguenza dei vizi denunciati nei confronti dei provvedimenti di carattere urbanistico.
4. La ricorrente ha dedotto il proprio interesse ad impedire l’avvio della nuova attività commerciale da parte del proprio diretto “concorrente”, “la cui capacità economica e finanziaria e la cui grande struttura sono destinate ad attrarre un pubblico di consumatori con prevedibile e certa erosione della utenza esistente”, di modo che “Il rispetto delle regole urbanistiche è garanzia di rispetto dell’agone concorrenziale”, con conseguentelegittimazione della ricorrente ad agire.
5. Il Comune di Novara si è costituito in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con articolata memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, nonché la sua inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, attesa la finalità meramente emulativa e anticoncorrenziale del ricorso; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con diffuse argomentazioni.
6. Si sono costituite in giudizio anche le società controinteressate Decathlon s.r.l. e SBM 2 s.r.l., anch’esse svolgendo diffuse deduzioni in rito e nel merito, sostanzialmente analoghe a quelle formulate dalla difesa comunale.
7. Le difese dell’amministrazione e delle società controinteressate hanno altresì dedotto che la struttura commerciale è stata pressochè ultimata e l’inaugurazione sarebbe prevista per la fine del corrente mese di novembre 2017. La difesa di parte ricorrente ha replicato con il deposito di uno scritto difensivo in prossimità della discussione della domanda cautelare.
8. All’udienza in camera di consiglio del 7 novembre 2017, uditi i difensori delle parti, il collegio ha trattenuto la causa per la definizione immediata con sentenza in forma semplificata, valutata l’integrità del contraddittorio, la completezza della documentazione e degli scritti difensivi prodotti in giudizio da tutte le parti, e datone avviso alle parti presenti, che non hanno formulato obiezioni.
9. Ciò premesso, è fondata e assorbente l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalle difese dell’amministrazione e della parte controinteressata.
9.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali “Nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell’art. 124 del TUEL, approvato con d.P.R. n. 267/2000, il termine per l’impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio, ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato, salvo che esso non incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli, determinati beni” (Consiglio di Stato sez. VI 13 febbraio 2017 n. 622; Consiglio di Stato sez. IV 12 giugno 2009 n. 3730; T.A.R. Napoli sez. II 07 luglio 2017 n. 3659; T.A.R. Torino 11 giugno 1980 n. 459).
9.2. Nel caso di specie, premesso che tutti gli atti impugnati dalla ricorrente sono stati adottati nell’anno 2016, va osservato in particolare che:
– la delibera di consiglio comunale n. 8 del 15 febbraio 2016 di approvazione della variante semplificata al PRGC è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 22 febbraio 2016 al 7 marzo 2016: sicchè il termine decadenziale di impugnazione di cui all’art. 29 c.p.a. è scaduto il 6 maggio 2016;
– la delibera di giunta comunale n. 188 del 17 giugno 2016 di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 21 giugno 2016 al 5 luglio 2016, sicchè il termine di impugnazione è scaduto il 4 ottobre 2016;
9.3. Il ricorso è stato portato alla notifica soltanto il 5 ottobre 2017, e ciò comporta:
– che sono palesemente tardive le censure proposte con i primi due motivi di ricorso nei confronti dei due provvedimenti di carattere urbanistico appena citati;
– che, conseguentemente, sono inammissibili le censure di “illegittimità derivata” formulate con il terzo motivo nei confronti dei due provvedimenti di carattere “commerciale”, in quanto dirette a far valere vizi di legittimità derivanti dall’ipotetico accoglimento di censure irricevibili.
10. Peraltro, per completezza, ritiene il collegio che sia fondata anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalle difese dell’amministrazione e della parte controinteressata sotto il profilo del difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, non potendo assurgere al rango di interesse giuridicamente tutelabile l’interesse dedotto dalla ricorrente ad impedire l’insediamento di un diretto concorrente nel bacino territoriale di utenza, tanto più alla luce dei principi comunitari e nazionali di liberalizzazione delle attività commerciali che disciplinano il settore oggetto di controversia.
11. In tale contesto, “il rispetto delle regole urbanistiche”, lungi dal costituire “garanzia di rispetto dell’agone concorrenziale”, come dedotto dalla società ricorrente, appare piuttosto il mero pretesto per l’affermazione di interessi anticoncorrenziali.
12. Alla luce di tali considerazioni, e in accoglimento dell’eccezione di tardività formulata in principalità dalle difese dell’amministrazione e della parte controinteressata, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei termini sopra precisati.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre oneri accessori in favore del Comune di Novara e in € 2.500,00 oltre oneri accessori in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ariberto Sabino Limongelli Carlo Testori