AMBIENTE – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Decreto 11 ottobre 2017
Ambiente – Green Economy
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI. (17A07439) (GU SERIE GENERALE N.259 DEL 06-11-2017)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 765 del 1967»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di delega
per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che
individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e 1127, dell'art.
1, che disciplinano la predisposizione con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello
sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»
(PAN GPP) al fine di integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie
merceologiche individuati in modo specifico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che ha
istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del Piano
d'azione nazionale sul GPP (Green Public Procurement) e per lo
sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei
prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN
GPP;
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi di
citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006
n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP)»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» ed in particolare l'allegato 3;
Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi
dell'art. 4 del D.I. 11 aprile 2008, e' stata approvata la Revisione
2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi
nel settore della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in
particolare l'art. 34 che prevede l'adozione dei criteri ambientali
minimi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e disciplina l'obbligo di inserimento della
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei detti criteri;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50»; e in particolare l'art. 23 che, sostituendo i
commi 2 e 3 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016, ha previsto, per le categorie d'appalto riferite agli
interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti
demolizione e ricostruzione, che il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare indichi criteri per rendere piu'
flessibile l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi,
in relazione alla tipologia e alla localizzazione dell'intervento da
realizzare;
Visto l'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, recante «Adozione dei
criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia
e per i prodotti tessili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
del 28 gennaio 2017, riguardante «l'Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici»;
Considerata, la necessita' di ottemperare a quanto previsto dal
citato art. 34, come modificato dall'art. 23 del citato decreto
legislativo del 19 aprile 2017 n. 56, indicando i criteri, in
funzione delle tipologie di intervento e della localizzazione delle
opere da realizzare, per rendere piu' flessibile l'applicazione delle
specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione contrattuali
contenute nell'allegato 2 sopra richiamato;
Ritenuto, altresi', necessario procedere ad alcune modifiche
all'allegato 2 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017.
Viste le note del 4 luglio 2017 prot. n. 9742/CLE e n. 9741/CLE con
le quali e' stato chiesto ai Ministeri dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al
documento tecnico Criteri ambientali minimi per l'«Affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;
Vista la nota del 1° agosto 2017 prot. n. 103309/2017 con la quale
il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che non
sussistono osservazioni al documento tecnico in questione;
Vista la nota del 15 settembre 2017 prot. n. 376198 con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che non sussistono
osservazioni al documento tecnico in questione;
Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo
ai Criteri ambientali minimi per l'«Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici» elaborato nell'ambito del Comitato
di gestione del PAN GPP con il contributo delle parti interessate
attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi per l'«Affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» riportati
nell'allegato al presente decreto.
2. L'allegato 2 al decreto 11 gennaio 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e' sostituito dall'allegato di cui al
comma 1.
3. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi
effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui
al decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, per le
tipologie di intervento riguardanti gli interventi ristrutturazione
edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici, potranno applicare in misura diversa, motivandone le
ragioni, le prescrizioni previste dai seguenti criteri dell'allegato
di cui al comma 1:
2.2.3 (riduzione del consumo di suolo e mantenimento della
permeabilita' dei suoli), relativamente alla superficie territoriale
permeabile della superficie di progetto e alla superficie da
destinare a verde;
2.3.5.1 (illuminazione naturale).
Il presente decreto, entra in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2017
Il Ministro: Galletti
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