APPALTI – TAR Piemonte Sezione II Sentenza N°238 del 16 febbraio 2018

Argomento: Illecito professionale

Appalti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2017, proposto da:
Steris S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avvocati Maria Alessandra Sandulli, Giorgia Romitelli, Alessandro Boso Caretta,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Boso Caretta
in
Roma, via dei Due Macelli, n. 66;
contro
Azienda Ulss 3 Serenissima, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avvocati Alfredo Bianchini, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n.
14;
nei confronti di
Adapta S.p.A., Hc –
Hospital Consulting S.r.l. non costituiti in giudizio;
Servizi Ospedalieri S.p.A. in proprio ed in qualità di capogruppo della costituenda
A.T.I. con Servizi Italia S.p.A., in
persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Di Giacomo, Enza Maria Accarino,
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con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Cicerone n. 49;
So.Ge.Si. S.p.A., in proprio ed in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I.
con Plurima S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’avvocato Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
Steritalia S.p.A., in proprio ed in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I.
Zanardo Servizi Logistici S.p.A., persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con
domicilio eletto presso lo studio Martinez &Partners in Roma, corso Vittorio
Emanuele II, n. 21;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per il Veneto, Sezione Terza n. 171 del 2017, resa
tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara
di appalto per l’affidamento del
servizio di sterilizzazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss 3 Serenissima e di Servizi
Ospedalieri S.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo del R.T.I.
con le società
So.Ge.Si. S.p.a. e Steritalia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Stefania Santoleri
e uditi per le parti gli avvocati Giorgia Romitelli, Maria
Alessandra Sandulli,
Alfredo Bianchini, Gabriele Pafundi, Davide Moscuzza, Orlando Sivieri su delega
di Enza Maria Accarino e di Gaetano Di Giacomo e Luca Mazzeo su delega di
Andrea Zanetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
e DIRITTO
1.
– La ULSS n. 3 Serenissima ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di
sterilizzazione, e gli ulteriori servizi indicati nel CSA, da svolgersi presso la
Centrale dell’Ospedale di Mestre, per un importo a base d’asta di € 10.000.000,00
e
la durata di tre anni.
2. – Con il ricorso proposto ex art. 120, comma 2 bis c.p.a., la società Steris S.p.A.
ha impugnato la decisione della stazione appaltante di ammettere al prosieguo della
gara i concorrenti che avevano partecipato in raggruppament
o di tipo verticale,
nonché la decisione che aveva “sospeso” il giudizio di ammissione della ricorrente
stessa, per la mancata indicazione della “terna di subappaltatori” in relazione al
servizio di “Logistica”;
3. – Con ricorso incidentale, Servizi Ospedalieri S.p.A. ha gravato la lex specialis di
gara
– qualora fosse interpretata nel senso di precludere la partecipazione ai
raggruppamenti di tipo verticale, e sempre che fosse in tale modo qualificato il
proprio costituendo raggruppamento con la società Se
rvizi Italia –
, rilevando
l’illegittimità della preclusione.
4.
– A sua volta, SO.GE.SI. S.p.A. ha proposto ricorso incidentale per ottenere
l’esclusione della ricorrente principale Steris S.p.A. dalla gara, deducendo che tale
società, sotto la precedente denominazione di Bioster, sarebbe stata condannata
dal Tribunale Penale di Pescara, con sentenza n. 1903, depositata il 30 novembre
2015, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2000, al divieto di contrattare per un
anno con la pubblica amministrazione, perché, avendo omesso di adottare e
attuare modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire la commissione
dei reati di truffa nell’esercizio dell’attività di sterilizzazione di presidi medico
chirurgici, non avrebbe impedito l’esecuzione dei reati
di truffa continuata ai danni
di Aziende sanitarie ad opera del legale rappresentante ed amministratore unico
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Ciò comporta l’improcedibilità dei successivi motivi di appello relativi
all’ammissione alla gara delle società controinteressate e alla sospensione della
decisione sulla propria ammissione a causa della mancata indicazione della terna di
subappaltatori.
16.
– In conclusione, l’appello va in parte respinto ed in parte dichiarato
improcedibile.
17.
– Le spese relative al grado di appello possono tuttavia compensarsi tra le parti,
tenuto conto della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in
parte lo dichiara improcedibile.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia e
seguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con
l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri
Marco Lipari