Professione: DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 – SCIA segnalazione certificata di inizio attivita’ o di silenzio assenso

OGGETTO:  SCIA segnalazione certificata di inizio attivita’ o di silenzio assenso

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recantede lega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita’ o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,n. 241, nonche’ di quelli per i quali e’ necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali e’ sufficiente una comunicazione preventiva;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 21 luglio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui
all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base
dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso
alle attivita’ di servizi e dei principi di ragionevolezza e
proporzionalita’, provvede alla precisa individuazione delle
attivita’ oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione
o segnalazione certificata di inizio di attivita’ (di seguito «Scia»)
o di silenzio assenso, nonche’ quelle per le quali e’ necessario il
titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di
coordinamento.
2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire
omogeneita’ di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e’ adottato un glossario unico, che contiene
l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della
categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del
conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della
tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto.
3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la
necessaria attivita’ di consulenza funzionale all’istruttoria agli
interessati in relazione alle attivita’ elencate nella tabella A,
fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti
dalla legge.
4. Per le finalita’ indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il comune, d’intesa con la regione, sentito il
competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, puo’ adottare deliberazioni volte a
delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico
in cui e’ vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
l’esercizio di una o piu’ attivita’ di cui al presente decreto,
individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in
quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni
di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e al
Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e il
Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il
monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2

Regimi amministrativi delle attivita’ private

1. A ciascuna delle attivita’ elencate nell’allegata tabella A, che
forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime
amministrativo ivi indicato.
2. Per lo svolgimento delle attivita’ per le quali la tabella A
indica la comunicazione, quest’ultima produce effetto con la
presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico.
Ove per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attivita’ siano
richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato puo’
presentare un’unica comunicazione allo Sportello di cui all’articolo
19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate
asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da
disposizioni legislative o regolamentari.
3. Per lo svolgimento delle attivita’ per le quali la tabella A
indica la Scia, si applica il regime di cui all’articolo 19 della
legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime
amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto
dall’articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990.
Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia
condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica
quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n.
241 del 1990.
4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di
diciotto mesi di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n.
241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto
dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte
dell’amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito
dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
5. Per lo svolgimento delle attivita’ per le quali la tabella A
indica l’autorizzazione, e’ necessario un provvedimento espresso,
salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20
della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento
dell’attivita’ sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di
assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze,
possono ricondurre le attivita’ non espressamente elencate nella
tabella A, anche in ragione delle loro specificita’ territoriali, a
quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e
correttive, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge
n. 124 del 2015, la tabella A puo’ essere integrata e completata.
Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n.
281 del 1997, si procede periodicamente all’aggiornamento e alla
pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente
conseguenti alle disposizioni legislative successivamente
intervenute.

Art. 3

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di
agibilita’» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di
costruire,» sono soppresse;
3) al comma 3, la lettera a) e’ soppressa;
4) dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Restano
ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di
cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
b) all’articolo 6:
1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli
interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di
potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;
2) al comma 1, dopo la lettera a), e’ aggiunta la seguente:
«a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore
aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;
3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse
e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al
cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore
a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori
all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di
permeabilita’, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;
4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;
5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono
sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di
cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli
interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione
certificata di inzio attivita’ in alternativa al permesso di
costruire;»;
c) dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente: «Art. 6-bis.
(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).
– 1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli
6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via
telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato
all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche’ delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato
progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un
tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria
responsabilita’, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche’ che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell’edilizia e che non vi e’ interessamento
delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene,
altresi’, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine
lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la
variazione catastale, quest’ultima e’ tempestivamente inoltrata da
parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia
delle entrate.
4.Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalita’ di effettuazione dei controlli,
anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori
comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e’
ridotta di due terzi se la comunicazione e’ effettuata spontaneamente
quando l’intervento e’ in corso di esecuzione.»
d) all’articolo 20:
1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine
a tale conformita’ non comporti valutazioni tecnico-discrezionali»
sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Con decreto
del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di
carattere prestazionale degli edifici.».
e) il Capo III e’ cosi’ ridenominato: «Segnalazione certificata
di inizio di attivita’»;
f) all’articolo 22:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Interventi
subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita’»;
2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di
inizio di attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche’ in conformita’ alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti
strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti
strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
nell’articolo 10, comma 1, lettera c.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del
certificato di agibilita’» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’agibilita’»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal
secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23»;
g) all’articolo 23:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Interventi
subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita’ in
alternativa al permesso di costruire»;
2) prima del comma 1 e’ inserito il seguente:
«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita’:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di
ricognizione, purche’ il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita’, diversi da quelli di
cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.»
3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio
attivita’» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita’» e
«segnalazione»;
h) all’articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;
i) l’articolo 24 e’ sostituito dal seguente: «Art. 24 (L)
(Agibilita’). – 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrita’, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente, nonche’ la conformita’ dell’opera al progetto
presentato e la sua agibilita’ sono attestati mediante segnalazione
certificata.
2. Ai fini dell’agibilita’, entro quindici giorni dall’ultimazione
dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del
permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la
segnalazione certificata di inizio di attivita’, o i loro successori
o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la
segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati
al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell’agibilita’, la segnalazione certificata puo’
riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche’
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate
le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento
edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche’ collaudati e certificati gli impianti relativi alle
parti comuni;
b) singole unita’ immobiliari, purche’ siano completate e
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli
impianti e siano completate le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio
oggetto di agibilita’ parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e’
corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato,
di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero,
per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo,
dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita’ delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilita’ e superamento delle
barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonche’ all’articolo
82;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento
catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la
conformita’ degli impianti installati negli edifici alle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrita’, risparmio energetico prescritte
dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di
collaudo degli stessi.
6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo’ essere
iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della
segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si
applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta’
metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le
modalita’ di effettuazione dei controlli, anche a campione e
comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.»;
j) l’articolo 25 e’ abrogato;
k) all’articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono
sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione
certificata»;
l) all’articolo 31, comma 9-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
m) all’articolo 33, comma 6-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
n) all’articolo 34, comma 2-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
o) all’articolo 35, comma 3-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
p) all’articolo 36, comma 1, le parole «all’articolo 22, comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
q) all’articolo 38, comma 2-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
r) all’articolo 39, comma 5-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
s) all’articolo 40, comma 4-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
t) all’articolo 44, comma 2-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
u) all’articolo 46, comma 5-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
v) all’articolo 48, comma 3-bis, le parole «all’articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;
w) all’articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del
certificato di agibilita’» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
segnalazione certificata di cui all’articolo 24»;
x) all’articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di
agibilita’ da parte dei comuni e’ condizionato» sono sostituite dalle
seguenti: «da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo
24, comma 1, sono condizionati»;
y) all’articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,
fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
2) al comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato
di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni
previsto dall’articolo 62.»;
3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono
sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e’ corredata
da»;
4) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente: «8-bis. Per gli
interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle
costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il
certificato di collaudo e’ sostituito dalla dichiarazione di regolare
esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
z) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di
agibilita’» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell’ambito
dei controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo
24,»;
2) al comma 4, l’ultimo periodo e’ soppresso;
3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di
agibilita’ e’ condizionato alla verifica tecnica della conformita’»
sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione
certificata di cui all’articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica
sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma dell’articolo 110 e’ sostituito dal seguente:
«L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie
illuminazioni pubbliche in occasione di festivita’ civili o religiose
o in qualsiasi altra contingenza e’ soggetta a comunicazione da
trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita’
degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;
b) il secondo comma dell’articolo 110 e’ abrogato;
c) al secondo comma dell’articolo 141, dopo le parole «inferiore
a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».
2. Per le attivita’ sottoposte ad autorizzazione di pubblica
sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l’allegata
tabella A preveda un regime di Scia, quest’ultima produce anche gli
effetti dell’autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi
amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di
semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente
decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’
abrogato.
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del
presente decreto entro il 30 giugno 2017.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 novembre 2016

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