SUPERBONUS: I DOCUMENTI CHE VERIFICA L’AGENZIA DELLE ENTRATE

superbonus i controlli dell’agenzia delle entrate

I poteri degli uffici dell’Agenzia delle Entrate riguardano esclusivamente accertamenti di carattere documentale, fiscale e/o tributario, non di certo accertamenti di carattere urbanistico.

Le verifiche spettanti all’Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus e tutti i bonus sulla casa, riguardano gli aspetti esclusivamente fiscali, quindi la corretta applicazione dei parametri, il rispetto dei limiti di spesa, i requisiti dei beneficiari, ecc, per cui svolge un esclusivo ruolo di verifica documentale, potendo agire per il recupero degli importi illegittimamente detratti a seguito di interventi abusivi, solo ed esclusivamente qualora riceva una segnalazione di abuso da parte del Comune in cui l’intervento è stato realizzato (ex art. 49, comma 2, T.U. dell’Edilizia).

L’Agenzia delle Entrate essenzialmente verifica come chiarito nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020:

  • fatture o ricevute fiscali, come prova delle spese sostenute per la messa in opera degli interventi;
  • ricevute dei bonifici bancari o postali, con le quali le persone fisiche (o i condomini) hanno pagato i lavori;
  • dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario, se i lavori sono stati effettuati dal detentore dell’immobile, oppure delibera dell’assemblea condominiale, se sono stati effettuati lavori su parti comuni degli edifici (in questo caso il documento è sostituibile con la certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio);
  • asseverazione tecnica trasmessa all’ENEA nel caso degli interventi di miglioramento energetico;
  • asseverazione tecnica prevista per gli interventi antisismici.

Cessione del credito e controlli documentali: come si incastrano?

I fornitori e i soggetti cessionari (cioè i soggetti che hanno eventualmente acquistato il credito d’imposta maturato a seguito degli interventi) rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli (documentali) dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (si veda il punto 9 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020 nella versione integrale).

Superbonus 110%: il titolo abilitativo è una cosa, i controlli fiscali un’altra

In definitiva, per tutto quanto riportato sopra, non possono che restare fermi e concreti, senza possibilità di smentita, i seguenti punti:

  • chiunque intenda realizzare un intervento soggetto ad agevolazioni fiscali, per non incorrere in violazioni e in consequenziali rischi di perdita del beneficio (ai sensi dell’art. 49, comma 1, del dpr 380/2001), prima di intervenire, dovrà necessariamente munirsi di un regolare titolo abilitativo;
  • una volta acquisito il titolo abilitativo, nessun ente (ENEA, Agenzia delle Entrate, MISE, ecc.) potrà mai intervenire per annullare/sospendere il titolo abilitativo acquisito, essendo tali azioni di competenza esclusiva del Comune in cui è stato realizzato l’intervento (ai sensi dell’art. 49, comma 2, del dpr 380/2001).

Tratto da www.ingenio-web.it