SUPERBONUS: E’ ARRIVATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE CHE SALVA GLI INTERVENTI GIA’ AVVIATI

Superbonus

Vietata agli enti locali la possibilità di acquistare i crediti fiscali incagliati

Il “Decreto-legge recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, N. 77” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Assieme al relativo Ddl di conversione. Il decreto prevede lo stop allo sconto in fattura.

E’ stato infatti firmato il decreto, che pone fine alla cessione del credito sul Superbonus 110%. La misura adottata su indicazione della UE, per i conti pubblici, vuole limitare , i debiti dello Stato esposto ad un aumento della spesa pubblica. Il Superbonus, i bonus e tutto quello che riguarda il comparto degli incentivi fiscali , non sono stati eliminati ne bloccati . È stata fermata la cessione dei crediti e soprattutto la cessione verso le PA. In pratica una ditta , può effettuare i lavori con i bonus e portarsi i crediti in detrazione.

Cosa succede con lo stop alla cessione dei crediti del Superbonus? Cosa cambia per chi ha presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila)? E chi vorrà fare lavori dopo il decreto?

Il decreto certifica lo stop totale a sconto in fattura e cessione del credito. D’ora in avanti per i nuovi interventi edilizi (non quelli già avviati) resta solo la strada della detrazione d’imposta. Con la legge arriva anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.

Il decreto affronta anche il nodo della responsabilità solidale dei cessionari. Che viene esclusa per chi è in possesso di tutta la documentazione relativa alle opere. Questo per eliminare le incertezze. che hanno frenato tanti intermediari dall’assorbire questi crediti.

Per quanto riguarda i condomini, per tutti quelli che hanno adottato la delibera assembleare sull’esecuzione dei lavori e hanno presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila) potranno ancora cedere all’impresa il credito di imposta. E quindi effettuare le opere senza costi. Ma il salvacondotto deve tenere conto dei paletti dello scorso novembre. Che dava la data limite del 25 del mese per la delibera dei lavori in assemblea. Anche per le villette il decreto del governo salva lo sconto in fattura solo per chi ha presentato la Cila.

I villini e i crediti incagliati

Per le case unifamiliari il bonus è anche sceso dal 110 al 90%. E a poter usufruire dello sconto saranno solo i nuclei familiari con un reddito non superiore ai 15 mila euro. Da calcolarsi con il meccanismo del quoziente familiare. Il decreto tenta anche di risolvere il problema dei crediti incagliati. Ovvero quelli che le aziende non riescono più a cedere alle banche. L’idea di cedere i crediti alle imprese loro clienti ha trovato uno stop in Cassazione. La Suprema Corte ha allargato il sequestro di crediti derivanti da truffe anche agli acquirenti in buona fede.

Ora chi comprerà crediti fiscali non risponderà in solido con chi lo ha venduto. Sempre se dimostrerà di avere in suo possesso il titolo edilizio abitativo degli interventi. Insieme alle prove fotografiche della realizzazione delle opere.

La riqualificazione energetica e il rischio sismico

Sono state abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

E’ stato introdotto anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento. Il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Che può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.