SUPERBONUS 110%: COSA E’ POSSIBILE FARE? DOMANDE E RISPOSTE

Superbonus: domande e risposte sulle agevolazioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti attuativi (Dm 6 agosto 2020 – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e Dm 6 agosto 2020 – Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) è andato a regime il meccanismo del superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020).Il Decreto Rilancio ha introdotto la detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Misure che tanto fanno discutere per la difficoltà di interpretazione.

Cosa si può fare e cosa non rientra nelle agevolazioni?

Di seguito una serie di interrogativi, che cercano di chiarire qualche dubbio!

1- E’ possibile cambiare gli infissi e rifare le impermeabilizzazioni dei terrazzi senza utilizzare isolanti e richiedere il Superbonus 110%?

NO. Infatti per poter accedere al superbonus devo avere un intervento trainante che si inquadra o in isolamento delle partizioni opache su più del 25% della superficie lorda disperdente o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. L’unica eventualità possibile è la deroga prevista dal comma 2 che prevede la possibilità di effettuare interventi normalmente trainati anche da soli qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Resta inteso che va comunque rispettato il requisito del doppio salto di classe energetica. Ricordiamo però che tra gli interventi trainabili c’è la sostituzione dei serramenti ma non c’è la sola impermeabilizzazione.

2- Nel caso di tetto verde l’importo su cui richiedere il superbonus 110% è omnicomprensivo anche del verde diffusivo terreno compreso?

Questo intervento potrebbe inserirsi nel contesto di intervento di isolamento previsto al comma 1a o negli interventi trainati di cui al comma 4 articolo 1 del DL 63/13. Per tali interventi le spese previste riguardano secondo il DM 6 agosto 2020:

  • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
  • demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);

La circolare 24/2020 dell’agenzia delle entrate inoltre riporta anche:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione delle opere

3- Si può considerare la sola sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale come evento trainante? Senza realizzare il cappotto? O è necessario comunque eseguire almeno il 25% della superficie di cappotto?

Si. Tra gli interventi trainanti è previsto anche la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. Ovviamente anche in questo caso oltre i requisiti specifici degli impianti previsti nel DM 6 agosto 2020 sarà obbligatorio verificare il doppio salto di classe energetica.

4- Sulla stessa facciata posso fare il cappotto col superbonus e rifare i balconi col bonus facciate?

I due interventi non si escludono a vicenda quindi genericamente è possibile. Le detrazioni non si possono cumulare solo se sono per lo stesso intervento.

5- In mancanza di APE all’inizio lavori posso sostituirla con una perizia giurata del progettista?

NO. Per accedere al 110 è necessaria la valutazione della classe energetica ente intervento sempre e questa valutazione è funzionale alla verifica del requisito del doppio salto di classe, quindi non è necessario sia registrata al catasto energetico. La FAQ ENEA N. 5 è riportato anche che: Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici; L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

6- Negli edifici unifamiliari l’ammontare max di € 50.000 per interventi sull’involucro è comprensivo dei costi della sicurezza/ opere provvisionali e del compenso dei professionisti oppure questi costi sono calcolati a parte e si possono sommare ai  € 50.000?

Nel massimale di 50.000 euro per l’intervento sono comprese anche le spese professionali o per le opere complementari. Tutto quanto viene eseguito per realizzare l’intervento. Nel caso comune di più interventi queste spese dovranno essere suddivise tra i massimali delle tipologie di interventi in funzione dell’impegno specifico.

7- Nell’intervento d’isolamento termico sono esclusi i serramenti trasparenti?

La sostituzione dei serramenti non è tra gli interventi trananti e può essere portata al 110% solo se fatta congiuntamente ad uno degli interventi trainati di cui al comma 1. L’unica eventualità possibile è la deroga prevista dal comma 2 che prevede la possibilità di effettuare interventi normalmente trainati anche da soli qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Resta inteso che va comunque rispettato il requisito del doppio salto di classe energetica.

8- Con demolizione e ricostruzioni mi confermate quali importo posso dedurre, si sommano?

La FAQ ENEA N. 7 riporta:

Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali sono le spese ammesse? Come deve essere redatto l’APE post operam?

Dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.

9- Edificio de demolire e ricostruire senza impianto usufruisce del superbonus?

NO. Il requisito essenziale è che l’edificio ante opera sia provvisto di impianto.

10- Se si interviene sia su isolamento involucro che su sostituzione impianto termico, devo salire di 2 classi per ciascuno dei 2 interventi e quindi totale 4 classi?

No gli interventi nel loro complesso devono portare a due salti di classe.

11- Caso soffitta agibile e riscaldata. posso avere la detrazione 110% anche se eseguo demolizione con ricostruzione e AMPLIAMENTO?

Le spese ammesse alla detrazione saranno solo quelle previste per l’intervento sulle superficie già preesistenti.

12- I DM 6/08/2020 sostituiranno completamente i DM 26/06/2015 requisiti minimi?

No, il DM 26 giugno 2015 sono gli obblighi di legge che non c’entrano con gli incentivi ma sono requisiti che devo rispettare sempre. Il DM 6 agosto 2020 riguarda i requisiti necessari per poter accedere agli incentivi.

13- Per dimostrare che esisteva l’impianto funzionante bisogna produrre qualche documento particolare? esempio bollette oppure basta l’ape in cui si vede l’impianto?

Nella FAQ ENEA n.4 sul superbonus è riportato quanto di seguito:

Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ltricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

14- Il doppio salto di classe deve essere ottenuto già con l’intervento trainante o è tutto il pacchetto degli interventi che può farmi raggiungere il doppio salto di classe?

Tutto il pacchetto deve raggiungere il doppio salto di classe quindi anche gli interventi trainanti concorrono al raggiungimento del requisito.

15- Se ho sottotetto non abitabile devo isolare la soletta quale separazione con locali riscaldati ma posso poi portare come intervento trainato l’isolamento del tetto?

No. In quanto l’isolamento di una superficie su ambiente non riscaldato non è tra gli interventi incentivabili in base all’art. 14 comma 1 del DL63/13 che sono gli interventi trainabili.

16- Per testimoniare la presenza dell’impianto termico, bastano le foto dello stato dei luoghi o occorre avere gia’ il deposito della Legge 10/91?

Vedi risposta alla domanda13.

Tratto dal Webinar Soprema “Guida Pratica agli interventi per il Superbonus 110%”