RIDETERMINAZIONE DEL COSTO O DEL VALORE DI ACQUISTO PARTECIPATE E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2023

rivalutazione terreni

Con la circolare n. 16/E, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%.

Questa possibilità, prevista dalla legge n. 197/2022, viene estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

A chi è rivolta

La platea dei contribuenti interessati è costituita da persone fisiche, società semplici, società ed associazioni, enti non commerciali per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. È possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2023 e l’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata entro il 15 novembre dell’anno corrente.

Inoltre, è possibile considerare “affrancati” i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, versando un’imposta sostitutiva del 14%. Se è presente uno stabile rapporto con un intermediario, quest’ultimo deve versare l’imposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023.

Novità per le partecipazioni “quotate”

Una novità riguarda la possibilità di rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso, il valore normale sarà determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessario presentare una perizia giurata di stima.

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