MILLEPROROGHE: SFRATTI BLOCCATI FINO AL 30 GIUGNO

sfratti al 30 giugno 2021

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Milleproroghe che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 dicembre. Nel provvedimento sono state inserite anche diverse proroghe in particolare, le proroghe dei temini in materia fratti per morosità fino al 30 giugno 2021. A disporlo il comma 13 dell’art 13 del desto definitivo pubblicato in Gazzetta in 31 dicembre 2020 che così dispone: ” La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.”

Estratto del decreto Milleproroghe

Il provvedimento, blocca i provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo solo se la procedura è stata avviata a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze contrattuali e quelli che conseguono all’adozione del decreto di trasferimento di immobili già pignorati che però sono ancora abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Questo blocco degli sfratti non impedisce ai locatori di avviare nel primo semestre del 2021 nuove procedure per morosità. Essi possono infatti rivolgersi al giudice per chiedere l’ordinanza di rilascio dell’immobile, a cui però non può essere data esecuzione fino al 30 giugno appunto. In questo modo l’inquilino moroso e quello già sottoposto a procedura esecutiva, non sono costretti a lasciare l’immobile, ma possono continuare a occuparlo, proprio in virtù di questa proroga del blocco, che si va ad aggiungere a quella scaduta il 31 dicembre 2020.

Infatti il Maxi Decreto Ristori all’art. 4 ha stabilito che “fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”