PERMESSO IN SANATORIA NECESSARIA LA DOPPIA CONFORMITÀ SISMICA

conformità

Il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36, D.P.R. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria si riferisce anche al rispetto delle norme antisismiche.

Nel caso di specie la ricorrente contestava il rigetto formatosi per silentium sull’istanza di sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001 per alcune opere realizzate su un fabbricato ad uso abitativo di sua proprietà. In particolare si trattava di: locale interrato ad uso garage, nuova unità abitativa, deposito al piano seminterrato e cantina, tettoia aperta sui laterali, con struttura portante in legno e copertura di tegole con forno a legna.
L’istanza di sanatoria era corredata da una relazione tecnico-descrittiva che prevedeva una serie di lavori da effettuare ai fini della regolarità urbanistica e paesaggistica.

SILENZIO-RIGETTO SUL PERMESSO IN SANATORIA – Il TAR Campania-Napoli 20/05/2022, n. 3450 ha osservato che l’art. 36, comma 3, D.P.R. 380/2001 prevede che sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Tale norma configura un’ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall’Amministrazione: una volta decorsi inutilmente i sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell’interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch’esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito.

DOPPIA CONFORMITÀ SISMICA – Tale diniego della sanatoria risultava peraltro legittimo in quanto le opere erano state eseguite in assenza del progetto strutturale da depositare al competente ufficio del Genio civile. Il TAR ha infatti confermato la sussistenza della violazione dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, il quale subordina il rilascio della sanatoria alla condizione che l’opera sia conforme alle norme edilizie sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia a quello della richiesta dell’accertamento sanante, ritendo riferibile il requisito della doppia conformità anche al rispetto delle norme antisismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia.
Ne deriva che la mancanza dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica all’epoca di realizzazione degli abusi determina di per sé sola il respingimento dell’istanza.

INAMMISSIBILITÀ DELLA SANATORIA CONDIZIONATA – Con riferimento ai lavori da effettuare elencati nella relazione tecnica, il TAR ha ribadito che il principio della doppia conformità non consente sanatorie sottoposte a condizioni di modifica dell’immobile. Sul punto è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l’efficacia dell’accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice, sul piano logico, la rigida statuizione normativa poiché si farebbe a meno della doppia conformità dell’opera se si ammettesse l’esecuzione di modifiche postume rispetto alla presentazione della domanda di sanatoria.
Anche per quanto attiene all’accertamento di compatibilità paesaggistica è stato affermato che ai sensi dell’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004 è consentita la sanatoria delle opere così come esistenti al momento dell’istanza e non delle opere progettate in maniera da alterarne la consistenza originaria.
Nel caso di specie dunque la valutazione di compatibilità non avrebbe potuto riferirsi al manufatto ottenuto grazie alle modifiche proposte.

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Tratto da Legislazione Tecnica