BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE E L’IVA AL 4%

Iva e barriere architettoniche

Il bonus barriere architettoniche è un’incentivo previsto per favorire la rimozione di barriere architettoniche nelle abitazioni e agevolare l’accessibilità e la vivibilità delle persone con disabilità o anziane. L’agevolazione consiste anche nell’applicazione dell’IVA al 4% anziché al 10% per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche.

Si tratta di una serie di agevolazioni dedicate ai contribuenti che effettuano interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche.

In particolare, per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Nel caso di delibere condominiali, per l’approvazione di questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio. A questa agevolazione si aggiungono la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile e la detrazione del 110% (Superbonus) prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

In particolare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili la detrazione è pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024; pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Possono accedere al bonus barriere architettoniche sia i proprietari di immobili residenziali sia gli inquilini, purché il contratto di locazione abbia una durata di almeno 5 anni. I lavori devono essere finalizzati alla rimozione di barriere architettoniche relative ad ingressi, dislivelli, scale, ascensori, bagni e servizi igienici, nonché alla realizzazione di parcheggi per persone con disabilità.

Per poter usufruire del bonus barriere architettoniche e dell’IVA agevolata al 4%, è necessario presentare una specifica documentazione all’Agenzia delle Entrate. Tra i documenti richiesti vi sono un progetto esecutivo degli interventi da realizzare, una relazione tecnica che ne giustifichi la necessità e un certificato di agibilità del Comune.

Rientrano nell’agevolazione legata alla ristrutturazione edilizia le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Rientrano tra gli interventi agevolati con la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 quelli che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi ha fornito chiarimenti aggiuntivi sul Bonus barriere architettoniche al 75%, affermando che rientrano nelle spese ammesse anche quelle per la sostituzione di finiture: pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti. 

È infine possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave. Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).