NUOVA TASSA SUGLI IMMOBILI CHE HANNO BENEFICIATO DEL SUPERBONUS

Dal 1° Gennaio 2024, il panorama fiscale italiano si arricchisce di una nuova imposta che mira a regolamentare le plusvalenze generate dalla vendita di immobili beneficiari del Superbonus 110%.
La nuova imposta sulle plusvalenze generate dalla vendita di immobili beneficiari del Superbonus 110% è entrata in vigore a partire dal 1° Gennaio 2024 e si applicherà solo alle operazioni effettuate dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica e sismica. La recente normativa introdotta dalla Legge di Bilancio mira a tassare le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili che hanno beneficiato del Superbonus 110%, applicando un’aliquota fiscale del 26% sotto specifiche condizioni.
Questa tassa si rivolge principalmente alle operazioni di compravendita che avvengono entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione energetica o sismica, per i quali è stata richiesta la detrazione fiscale in forma di sconto in fattura o cessione del credito.
La normativa prevede che, per calcolare l’importo su cui applicare l’aliquota del 26%, si possano dedurre dal prezzo di vendita i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione, con alcune specifiche:
- Interventi conclusi entro 5 anni dalla vendita: le spese per gli interventi agevolati, se realizzati in un arco temporale inferiore ai cinque anni prima della vendita, non sono deducibili ai fini del calcolo della plusvalenza. Ciò significa che il valore dei lavori effettuati con il Superbonus non riduce l’importo su cui calcolare l’imposta.
- Interventi conclusi da più di 5 anni: se gli interventi agevolati sono stati conclusi da oltre cinque anni al momento della vendita, è possibile dedurre il 50% delle spese sostenute. Questo permette di ridurre parzialmente la base imponibile dell’imposta, attenuando l’incidenza della tassa sulla plusvalenza realizzata.
Per la determinazione del guadagno netto, quindi, si sottrae dal prezzo di vendita il costo di acquisto dell’immobile, al quale possono essere aggiunte le spese documentate per miglioramenti e ristrutturazioni. Questo calcolo permette di stabilire l’effettiva plusvalenza generata dalla vendita, su cui verrà applicata l’aliquota del 26%.
Saranno previste delle esenzioni dall’imposta per le vendite di immobili adibiti ad abitazione principale e per le prime vendite effettuate entro un determinato periodo di tempo dalla fine dei lavori di riqualificazione. Sono esenti dalla tassa le abitazioni ereditate. Inoltre, sarà possibile ottenere una riduzione dell’imposta attraverso la presentazione di certificati che attestino la classe energetica dell’immobile e il rispetto dei requisiti antisismici.