MODIFICA ALLA DEFINIZIONE DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” CON IL DECRETO AIUTI

demolizione e ricostruzione

Il Decreto Aiuti modifica la definizione di ristrutturazione edilizia.

Con la legge  di conversione del Decreto “Aiuti” (LEGGE 15 luglio 2022 , n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), si è tornati a trattare nuovamente il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Testo Unico dell’edilizia. Di fatto si ampliano le aree già vincolate nelle quali è possibile classificare come ristrutturazione edilizia, e non come nuova costruzione, un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, area di sedime e il volume, permettendo a molti fabbricati di accedere al Superbonus.

Il Testo unico dell’edilizia 380/2001 e sue successive integrazioni e modificazioni, prevedeva che, in tutte le aree sottoposte a vincolo, gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’immobile erano configurabili come ristrutturazione edilizia solo se realizzati con stessa sagoma, prospetti, volumetria e sedime, infatti le demolizioni e ricostruzioni con diversa sagoma, prospetti, volumetria e sedime si qualificavano sempre come nuove costruzioni.

Già la Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione, aveva apportato con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, modifiche agli articoli 3, comma 1 e 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia). Infatti a far data dal 29 aprile 2022, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ossia gli elencati ambiti e territori tutelati ex lege), che comportino modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e prevedano eventuali incrementi di volumetria, potranno essere classificati come ristrutturazione edilizia (e non come nuova costruzione) e saranno subordinati a permesso di costruire (o a SCIA alternativa al PdC). Continuano, invece, ad essere classificati come nuova costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione, con le citate caratteristiche, inerenti edifici gravati da vincolo culturale o da vincolo paesaggistico derivante da provvedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico, nonché edifici ricadenti nei centri storici (salvo che, per questi ultimi casi, norme di legge o degli strumenti urbanistici prevedano diversamente).
 
Il Decreto “Aiuti”, approvato a luglio 2022, esclude dalle restrizioni del Superbonus e bonus edilizi anche le aree elencate nell’articolo 136, lettere c) e d), cioè complessi tradizionali, inclusi i centri e i nuclei storici, bellezze panoramiche e belvedere, modificando così ulteriormente il concetto di “demolizione e ricostruzione” anche in zone sottoposte al vincolo paesaggistico, precedentemente escluse.

Si ricorda, che secondo il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio:

– l’articolo 136 tutela gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, cioè: a) cose immobili con caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica e memoria storica, compresi gli alberi monumentali; b) ville, giardini e parchi di non comune bellezza non tutelati dalla parte seconda del Codice; c) complessi di cose immobili con valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici; d) bellezze panoramiche e belvedere accessibili al pubblico;

– l’articolo 142 tutela gli edifici che si trovano nelle aree individuate da apposite leggi, ovvero: i territori costieri compresi nei 300 metri dalla linea di battigia, i fiumi e i torrenti, le montagne oltre i 1.600 metri per le Alpi e oltre i 1.200 per gli Appennini e le isole, i ghiacciai e i circhi glaciali, i parchi e le riserve nazionali e regionali, i territori coperti da foreste e da boschi compresi quelli percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, le zone umide ex Dpr 448/1976, le zone di interesse archeologico.

La definizione della ristrutturazione edilizia, contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’edilizia, con l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti è così modificata:
 
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”. Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Così anche nelle aree elencate dall’articolo 136, lettera c), in cui ci sono i nuclei e i centri storici, la demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma si qualifica come ristrutturazione, che quindi potrà essere non fedele. Di seguito con riferimento alle zone omogenee A, nei centri e nei nuclei storici gli interventi di demolizione e ricostruzione si qualificano come ristrutturazione solo se vengono mantenute le stesse volumetria e sagoma.

Non cambia comunque la procedura da seguire per eseguire i lavori. Indipendentemente della collocazione geografica, quando a cambiare sono sagoma, volume, sedime e prospetti, è necessario presentare un Permesso di Costruire. La Scia resta invece valida qualora la ricostruzione mantenga le caratteristiche originarie dell’edificio senza modifiche al volume.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONECON FEDELE RICOSTRUZIONE SAGOMA, VOLUME, SEDIME, PROSPETTICON DIVERSA SAGOMA, VOLUME, SEDIME, PROSPETTI
Zone ed edifici non sottoposti a tutelaRistrutturazione edilizia/SCIARistrutturazione edilizia/Permesso di Costruire
Zone tutelate ex art. 142 D.lgs 42/2004Ristrutturazione edilizia/SCIARistrutturazione edilizia/Permesso di Costruire
Zone tutelate ex artt. 12 e 136 D.lgs 42/2004Ristrutturazione edilizia/SCIANuova costruzione/ Permesso di Costruire
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