LA VENDITA ALL’ASTA NON SEMPRE LIBERA L’ESECUTATO

Vendita all’asta

Nel contesto del pignoramento immobiliare, se la casa viene messa all’asta e il prezzo finale della vendita non copre interamente il credito del creditore, la parte residua del debito può continuare a essere richiesta entro i limiti di prescrizione stabiliti dalla legge. Questo significa che anche se il debito non viene completamente estinto mediante la vendita giudiziaria, il creditore potrebbe ancora avere il diritto di richiedere il pagamento della parte residua entro i termini di prescrizione applicabili.

Un esempio

Una banca mutuante vanta un credito di 100mila euro, che con interessi e spese di procedura è arrivato a 120mila euro. Così pignora e fa vendere all’asta la casa del debitore, ma il ricavato è di soli 80mila euro. Rimangono ancora 40mila euro di debiti. A questo punto, il creditore rimasto in tutto o in parte a bocca asciutta potrebbe instaurare nuove azioni esecutive nei confronti del debitore, notificandogli un ulteriore atto di precetto e intraprendendo il pignoramento dei suoi beni, mobili ed immobili, compresi i conti correnti, lo stipendio e la pensione.

Al riguardo bisogna sottolineare che durante la procedura di espropriazione forzata i normali termini di prescrizione originari, e propri del tipo di debito, si sospendono: la sospensione li “congela”, operando come una parentesi, ed essi riprendono a decorrere solo al termine della procedura esecutiva di cui abbiamo parlato.

In concreto, però, il creditore che è munito di un valido titolo esecutivo non è affatto tenuto ad aspettare la fine della procedura di vendita giudiziaria, ma potrebbe agire subito con altri pignoramenti contemporanei, sempre che vi siano beni da aggredire. L’unico limite è quello di evitare pignoramenti sproporzionati per valore, e comunque eccedenti l’importo del credito vantato (più interessi maturati e spese).

Se il debito rimasto è consistente, e se comunque i creditori non si arrendono, è bene sapere che il termine di prescrizione del debito residuo dopo la vendita all’asta degli immobili pignorati è quello generale di 10 anni, ma è soggetto alle normali interruzioni causate da eventuali ulteriori richieste di pagamento: in tal caso – a differenza della sospensione, che agisce durante la fase esecutiva di cui abbiamo parlato prima – esso riparte da zero ed inizia a decorrere di nuovo, sino al compimento del decennio. 

La prescrizione decennale dei debiti residui dopo l’asta può essere facilmente interrotta con nuove richieste di pagamento prima che maturi completamente, e così inizia a decorrere un ulteriore periodo, che può essere sospeso se si avviano altre azioni esecutive. Tutto ciò significa che, se i creditori insistono, non sarebbe mai possibile liberarsi dai debiti. In realtà esistono diverse vie d’uscita, grazie alle procedure di esdebitazione previste dalla legge.

Le procedure di esdebitazione consentono ai debitori di ottenere un’eliminazione o una riduzione dei loro debiti, previa valutazione da parte di un tribunale. Questo processo può essere avviato dal debitore stesso o dai creditori. Esistono diverse tipologie di esdebitazione, come ad esempio la liquidazione del patrimonio del debitore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o la concessione di una moratoria temporanea. Queste procedure offrono un modo per i debitori di ripartire da zero, liberandosi dai debiti accumulati in modo oneroso, e di stabilire un piano di pagamento più sostenibile. È quindi possibile liberarsi dai debiti, nonostante la possibilità di interruzione della prescrizione decennale.