LA RETE FOGNARIA È PARTE COMUNE ANCHE SE SITUATA SU PROPRIETÀ ESCLUSIVA

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ.II CIVILE,  SENTENZA N. 5643 DEL 23 FEBBRAIO 2023

La pronuncia del Tribunale, respinge il ricorso di due condomini proprietari del fondo su cui insiste il pozzetto di raccolta e l’impianto di smaltimento sia delle acque reflue che meteoriche di alcuni immobili adiacenti, ribadendo  la condominalità di tali impianti confermando l’interpretazione della Corte d’Appello di Perugia.

Infatti “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri “.

“In tema di condominio, infatti, va preso in considerazione esclusivamente il rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell’edificio alle proprietà singole, ragione per la quale la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l’una sull’altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale); la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati, solo in via esemplificativa, dall’art. 1117 c.c. (Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 27360 del 29/12/2016; sentenza n. 18344 del 18/09/2015). 4.9.

LA COMUNIONE È DETERMINATA DALL’USO COMUNE

In definitiva, la presunzione legale di comunione di talune parti dell’edificio condominiale, stabilita dall’art.1117 c.c., si basa sulla loro destinazione all’uso ed al godimento comune e risultare da elementi obiettivi, cioè dalla attitudine funzionale della parte di cui trattasi al servizio od al godimento collettivo, intesa come relazione strumentale necessaria tra questa parte e l’uso comune.