L’ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI IN CONDOMINIO RIENTRA NELLA MANUTENZIONE DELLE COSE COMUNI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA N. 6136 DEL 01 MARZO 2023
Con l’ordinanza n.6136 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su quattro motivi di censura, in virtù di azione intrapresa da un condomino per l’abbattimento di otto pini condominiali che si assumevano come instabili.
Fatto e decisione
L’attore impugnava una delibera condominiale, che sulla base di una perizia agronomica, aveva diffidato l’amministratore dal dare esecuzione ad una precedente delibera di abbattimento delle piante. Il condominio rimase contumace, ma si costituirono tre condomini. In primo grado la domanda veniva rigettata.
La Corte d’appello di Roma, accoglieva l’appello principale proposto dall’appellante, rigettando, a sua volta, l’appello incidentale, annullando la delibera.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, il ricorrente (uno dei condomini al quale era stato rigettato l’appello incidentale) proponeva ricorso in cassazione adducendo quattro motivi di censura, resisteva con controricorso il condomino vittorioso dell’appello, rimanendo intimati i due condomini ed il Condominio (contumace).
La Suprema Corte nell’analisi della contesa precisava che la delibera impugnata era sostanzialmente diretta a privare di efficacia esecutiva una precedente delibera (non ancora eseguita) che aveva disposto l’abbattimento di alberi condominiali pericolanti.
Rilevava che la Corte territoriale non aveva considerato che l’abbattimento degli alberi in condominio rientrava fra gli interventi di manutenzione delle cose comuni e non era applicabile l’art. 1120 c.c. perché tale abbattimento non era da considerarsi un’innovazione.
Per completezza, è opportuno osservare incidentalmente che la tutela dell’ambiente (anche nell’interesse delle future generazioni) impone – non solo dal momento dell’ingresso esplicito in Costituzione (con il nuovo terzo comma dell’art. 9, introdotto nel 2022) – rigore nell’accertamento della pericolosità degli alberi e proporzionalità nell’individuare le misure idonee a contrastarla.
Considerazioni conclusive
Secondo gli ermellini “l’innovazione agli effetti dell’art. 1120 c.c. non è qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria“ (cfr. Cass. civ. sez. VI, 22 novembre 2021, n. 35957). In conclusione, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso; rigettava il terzo; assorbiva gli altri due motivi; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinviava la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.