NON SERVE NESSUNA AUTORIZZAZIONE PER CHIUDERE VERANDE E BALCONI: LE NOVITA’ CON IL DECRETO AIUTI BIS

vetrate paronamiche

La semplificazione arriva nel decreto Aiuti bis per permettere di ridurre la dispersione termica e favorire il risparmio energetico

Non è passato inosservato l’aggiornamento apportato al Testo Unico Edilizia da un emendamento al Dl Aiuti bis, che liberalizza la possibilità di chiudere i balconi con le vetrate senza dover richiedere alcun permesso speciale.

L’art. 33 quater (riportato a fondo pagina), introdotto dal Senato nella prima lettura della conversione in legge del Dl n.115/2022 (GU n.221 del 21-09-2022), entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022, va così a modificare l’articolo 6 del Testo Unico, aggiungendo tra gli interventi di edilizia libera “l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA)”.

Le vetrate scorrevoli, amovibili e totalmente trasparenti, in grado di ridurre la dispersione termica e favorire il risparmio energetico, rientreranno d’ora in poi nell’edilizia libera, e potranno quindi essere realizzate senza alcun titolo abilitativo, certificazione o autorizzazione. La semplificazione arriva nel decreto Aiuti bis.

A essere inseriti tra le attività di edilizia libera previste dal Testo unico sull’edilizia saranno sono le cosiddette VEPA, le vetrate panoramiche, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio. Purché – viene specificato – tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici. Non dovrà insomma essere creata “nuova volumetria” e non si potrà comportare “il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile“. Il profilo estetico dovrà essere preservato in modo da “ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

L’emendamento approvato, prevede che le vetrate possano essere intese come edilizia libera e dunque installate autonomamente solo nel caso in cui:

  • non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che quindi potrebbero creare nuova volumetria e comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. In sostanza, la vetrata deve essere scorrevole così da non costituire un aumento fisso della superficie della residenza;
  • favoriscano una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • abbiano caratteristiche tecniche, costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, così da non modificare le preesistenti linee architettoniche dell’immobile
 Art.  33-quater  (Norme  di   semplificazione   in   materia   di
installazione di vetrate panoramiche amovibili). - 1. All'articolo 6,
comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente: 
      "b-bis) gli interventi  di  realizzazione  e  installazione  di
vetrate panoramiche amovibili e  totalmente  trasparenti,  cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione  dagli
agenti atmosferici,  miglioramento  delle  prestazioni  acustiche  ed
energetiche,   riduzione   delle   dispersioni   termiche,   parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche  dei  balconi  aggettanti
dal  corpo  dell'edificio   o   di   logge   rientranti   all'interno
dell'edificio,  purche'   tali   elementi   non   configurino   spazi
stabilmente  chiusi  con  conseguente  variazione  di  volumi  e   di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,  che  possano
generare  nuova  volumetria   o   comportare   il   mutamento   della
destinazione d'uso dell'immobile anche  da  superficie  accessoria  a
superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire  una   naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso  di
arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni  domestici
ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico  tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche"».