IL CHIAMATO ALL’EREDITA’ QUANDO PUO’ RICORRERE ALLA MEDIAZIONE PER L’IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI

Il Tribunale di Forlì si sofferma su legittimazione ed interesse ad agire, mediazione obbligatoria e giudizio successivo
Il Condominio convenuto contesta la legittimazione e l’interesse ad agire degli attori, sostenendo che essi non possono impugnare le delibere assembleari in quanto solo dopo aver denunciato la successione e aver effettuato la voltura catastale della proprietà immobiliare ereditata possono acquisire la qualifica di eredi e quindi avere tale diritto.
Nella situazione descritta, i figli della condomina defunta agiscono in mediazione obbligatoria in qualità di chiamati all’eredità. Tuttavia, la mediazione si conclude senza un accordo tra le parti. Successivamente, i figli acquisiscono la qualifica di eredi attraverso l’accettazione dell’eredità e la voltura catastale della proprietà.
Il Condominio convenuto contesta la legittimazione e l’interesse ad agire degli attori in quanto la loro qualifica di eredi è stata acquisita successivamente alla denuncia della successione e alla voltura catastale. Secondo il Condominio, solo dopo aver compiuto tali atti gli eredi possono avere il diritto di impugnare le delibere assembleari.
Anche se la legittimazione e l’interesse ad agire sono strettamente collegati all’accettazione dell’eredità, se dette condizioni dell’azione sopravvengono in seguito all’inizio di mediazione, il giudizio successivo può essere comunque avviato: le stesse devono tuttavia essere necessariamente presenti al momento della decisione. Questo il pensiero dei Giudici. Infatti secondo la Sentenza citata le condizioni per l’azione giudiziale devono, esistere nel momento della decisione, non essendo presupposto indefettibile che le stesse siano presenti nel momento di proposizione della domanda in sede processuale.
Il Tribunale rigetta le contestazioni sollevate dal Condominio nei confronti degli attori, facendo esplicito riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 170 del 30 gennaio 1963. Le condizioni per l’azione giudiziale devono, pertanto, necessariamente esistere solo nel momento della decisione del Giudice.
Quanto sopra è stato acclarato dal Tribunale di Forlì – sentenza n. 282 del 3 aprile 2023 – al termine di una controversia in materia condominiale, intrapresa in sede giudiziale dagli eredi, figli di una condomina defunta, in seguito all’esito negativo del procedimento di mediazione che gli stessi avevano avviato quando ancora rivestivano la qualità di meri “chiamati all’eredità”.