BONUS IDRICO: AL VIA LE RICHIESTE DI MILLE EURO

E’ possibile chiedere il rimborso per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici realizzati nel 2021. Il bonus idrico non è stato prorogato per il 2022.
Introdotto dalla legge di bilancio 2020 e in vigore fino al 2021, il bonus è un contributo economico di 1000 euro riconosciuto per una serie di spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e può essere richiesto per una sola volta e per un solo immobile. Nel 2022 non è stato previsto a differenza del bonus acqua potabile, un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, di conseguenza, il consumo di contenitori di plastica.
È possibile richiedere l’ottenimento del bonus per le seguenti spese: la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Le spese ammissibili devono ritenersi comprensive di IVA, come da fattura, o altro documento commerciale per i soggetti non tenuti ad emettere fattura. Il bonus idrico si può ottenere anche per l’acquisto di sanitari e rubinetti anche online, purché dalla fattura elettronica o altro documento commerciale emesso dal fornitore siano ricavabili le specifiche tecniche del prodotto, della posa in opera e dell’installazione.
Non sono compresi nel bonus idrico:
- piatto doccia
- sedile wc
- coprivaso
- bidet
- box doccia con colonna integrata
- lavandini
- installazione di autoclave e serbatoio di accumulo
- sanitari in resina.
Per quanto concerne il water però si può ottenere il rimborso per la cassetta di scarico secondo le caratteristiche tecniche di cui al d.m. 395/2021 art. 3, comma 2 lett. a e b ma non per la placca di comando.
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza. Il bonus idrico può essere richiesto su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Come avere il bonus idrico
Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari presentano istanza registrandosi sul sito https://www.bonusidricomite.it/home/ a cui si accede attraverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica.
Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
- attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
- copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .
Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.