LA PERGOTENDA LEDE IL DIRITTO DI VEDUTA IN APPIOMBO DEL PROPRIETARIO DEL PIANO SOVRASTANTE
L’art. 907 del Codice Civile impone il rigoroso rispetto della distanza che deve intercorrere tra vedute e altre costruzioni al fine di garantire il diritto al panorama dei proprietari del fondo dominante. Questo articolo stabilisce che le vedute non possono essere aperte sul fondo del vicino a una distanza minore di tre metri. Tuttavia, quando si tratta di servitù di veduta in appiombo, ovvero quando la finestra di una costruzione è situata direttamente sul fondo del vicino senza rispettare questa distanza minima, la situazione è diversa.
In questi casi, il proprietario del terreno su cui si affaccia la finestra ha il diritto di opporsi alla servitù di veduta e chiedere la chiusura della finestra o la rimozione di un apergotenda. Il rispetto della distanza minima dalle altre costruzioni non si applica più, in quanto la finestra è situata sul proprio terreno, e quindi ha il diritto di decidere se consentire tale servitù o meno.
Per le ragioni di cui sopra va rimossa la pergotenda stabilmente ancorata alla facciata condominiale in quanto lede permanentemente il diritto di veduta in appiombo del proprietario del piano immediatamente sovrastante. E’ l’interessante precisazione della Corte di Appello di Napoli resa con sentenza n. 3122 pubblicata il 29 giugno 2023.