SUPERBONUS: NEGLI EDIFICI COLLABENTI LA PRESENZA DELL’IMPIANTO PUO’ ESSERE AUTOCERTIFICATA

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La risposta del Mef: anche se non è richiesto l’APE, deve esserci traccia dell’impianto di riscaldamento

Negli edifici collabenti, che per accedere al Superbonus non hanno bisogno dell’Attestato di prestazione energetica (APE), è richiesta comunque la presenza dell’impianto di riscaldamento, anche non funzionante. Con una risposta ad un’interrogazione, è stato spiegato che la presenza dell’impianto può essere attestata attraverso un’autocertificazione. Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Si tratta di principi che, spiega l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta, valgono anche ai fini del Superbonus. L’interrogazione, mette in luce la possibilità che, sulla base dell’articolo 119, comma 1-quater del Decreto Rilancio, gli edifici privi di APE, perché sprovvisti di coperture e/o di uno o più muri perimetrali, accedano al Superbonus se dotati di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante. Gli interroganti hanno citato anche la risposta 161/2021 con cui l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che un edificio collabente può essere considerato esistente ma, per ottenere il Superbonus, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. 

Secondo gli interroganti, l’accertamento tecnico, volto ad attestare la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente, sarebbe fine a sé stesso e del tutto inutile ai fini del Superbonus, che ha come obiettivo il raggiungimento della classe A.

Superbonus, la preesistenza dell’impianto si può autocertificare

La condizione che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, deriva dalla normativa che regola l’Ecobonus. Tale condizione, mantenuta anche per il Superbonus, non viene messa in discussione dal comma 1-quater, che ammette al Superbonus gli edifici senza APE. Questo significa che l’assenza dell’impianto di riscaldamento continua a pregiudicare la possibilità di ottenere il bonus.

E’ stato affermato che, per i soli edifici collabenti, “in considerazione dello stato degli edifici di cui trattasi e delle oggettive condizioni degli stessi” la preesistenza di un idoneo impianto di riscaldamento “può essere attestata anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del DPR 445/2000”.

Tratto da Edilportale