QUALI ANNI STA CONTROLLANDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Di quanti anni può andare indietro l’Agenzia delle Entrate, nell’effettuare tutti i controlli sulla nostra posizione fiscale? 

Di quanti anni può andare indietro l’Agenzia delle Entrate, nell’effettuare tutti i controlli sulla nostra posizione fiscale? Non sempre i controlli avvengono rapidamente. Anzi: l’Agenzia delle Entrate ha molti anni per effettuare le verifiche anche sui lavoratori autonomi.

Il 28 febbraio 2022 sono scaduti i termini di accertamento per le dichiarazioni fiscali presentate per l’anno d’imposta 2015.

Il 26 marzo 2022 è scaduto il termine di accertamento per quelle omesse. Questo significa che il 2015 è sepolto a tutti gli effetti e non potrà essere messo in discussione dall’Agenzia delle Entrate. Adesso dobbiamo porci un’ulteriore domanda: perché il termine intermedio si colloca in una data inconsueta, ossia in un giorno intermedio dell’anno, invece che il consueto 31 dicembre? Ma soprattutto perché siamo andati oltre i consueti cinque anni?

La risposta a questa domanda deve essere ricercata negli accavallamenti normativi che si sono verificati dopo il 2016, soprattutto quelli che sono arrivati a seguito della pandemia di Covid 19.

Per tutti periodi precedenti al 2015, i termini di decadenza dell’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate si esaurivano automaticamente il quarto anno successivo rispetto a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. O del quinto anno, nel caso in cui la dichiarazione era stata omessa.

Nel caso in cui ci fossero dei reati tributari, i termini di accertamento sono raddoppiati.

Il 2015, però, invece di scadere nel 2020 è slittato al 26 marzo 2022, perché l’emergenza Coronavirus ha prolungato di 85 giorni la scadenza (su questo punto si vedano: Art. 67, co. 1, D.L. n. 18/2020 e Art. 157 del D.L. n. 34/2020).

Ci sono ulteriori slittamenti all’orizzonte

Lo slittamento che abbiamo appena visto, però, non si esaurisce con il 2015. Alcuni strascichi devono essere registrati anche per l’annualità successiva, ossia il 2016. L’Agenzia delle Entrate, infatti, può beneficiare di una proroga di 85 giorni per tutte le annualità successive, che in un modo o nell’altro sono state toccate dalla normativa emergenziale: stiamo parlando delle annualità per le quali, nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, erano in corso i termini utili per svolgere gli accertamenti.

Questo significa che, sostanzialmente, per gli anni di imposta compresi tra il 2016 ed il 2018 le scadenze per gli eventuali accertamenti avverranno 85 giorni dopo rispetto il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello nel quale la dichiarazione dei redditi è stata presentata. Il 2019 non rientra in questo ambito, perché a maggio 2020 non erano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La sospensione dei termini di accertamento, quindi, non si devono applicare a questa annualità, né a quelle successive. Abituiamoci, dunque, almeno per i prossimi tre anni, a veder capitare le scadenze dei termini di accertamento non più al 31 dicembre, bensì a un giorno di fine marzo dell’anno successivo.

I termini di accertamento dell’Agenzia delle Entrate dal 2016 in poi

Come abbiamo accennato in precedenza il 2016 può essere considerato, a tutti gli effetti, un anno spartiacque. La Legge di Stabilità di quell’anno ha provveduto a riscrivere i termini di accertamento sulle imposte dei redditi e sull’Iva. Il legislatore ha disposto l’ampliamento di un anno rispetto a quanto avveniva in precedenza. È stato, inoltre, abolito il raddoppio dei termini in caso di reati tributari. Adesso il raddoppio dei termini rimane in vigore solo e soltanto per eventuali disponibilità finanziarie che non siano state dichiarate e detenute all’estero nei Paesi compresi nella lista dei paradisi fiscali, in quanto per essi, come ha ricordato di recente la Corte di Cassazione, sussiste una insuperabile presunzione di evasione.

In estrema sintesi, i termini di accertamento ordinari dell’anno di imposta 2016 e successivi, scadono:

  • il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • in caso di dichiarazione omessa, il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Queste scadenze vengono influenzate direttamente dallo slittamento di 85 giorni disposto dalla normativa emergenziale. Tale differimento riguarda soltanto gli atti dell’Agenzia delle Entrate e non quelli di altri Enti impositori (come i Comuni per l’Imu, o le Regioni per il bollo auto).