IL COMUNE NON PUO’ BLOCCARE LA SCIA DOPO 30 GIORNI : IL TAR DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

la scia dopo 30 giorni non si blocca

Tar Lazio: in virtù delle modifiche apportate dal Primo Decreto Semplificazioni, il Comune non può bloccare dopo trenta giorni la SCIA con cui il proprietario dell’immobile segnala il cambio di destinazione d’uso dei locali.

Con una pronuncia – la n.3716 del 26 marzo del Tar Lazio – dedicata alle tempistiche di ‘reazione’ del comune in merito alla presentazione della SCIA da parte del privato, dopo 30 giorni non si può dichiarare inefficace una SCIA.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa “una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, la scia (come già la dia) costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria; pertanto, non solo deve ritenersi illegittima l’adozione, da parte di un’Amministrazione comunale, di un provvedimento repressivo-inibitorio oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, ma neppure possono, più in generale, disconoscersi gli effetti abilitativi non formalmente inibiti o rimossi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29.09.2020, n. 5725).

Attenzione però: l’amministrazione, volendo, può agire in autotutela annullando l’atto, se sussistono le condizioni.

Queste innovazioni sono state introdotte con il DL 76/2020, che attraverso l’inserimento, nel testo dell’art. 2 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo (241/1990), del comma 8 bis ha espressamente previsto l’inefficacia dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti.

La novità, quindi, è che è stato stabilito espressamente, attraverso l’inserimento del comma 8 bis dell’art. 2, l’inefficacia, ai fini che in questa sede vengono in rilievo, del provvedimento inibitorio tardivamente adottato dall’amministrazione in relazione alla SCIA.

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