SUPERBONUS 110% E DECRETO DI CONVERSIONE: COSA CAMBIA PER LA CILA E LA DEROGA DELLE DISTANZE

cila e deroghe distanze

Tra le novità introdotte in tema di superbonus 110 % dalla legge di conversione del D.L. 77/2021, n. 108 del 29 luglio 2021 (pubblicata in G.U. n  181 del 30 luglio 2021), c’è la deroga delle distanze, introdotta all’art 119 co 3 in tema di distanze tra costruzioni 

L’art 33-bis L. 108/2021 introduce al terzo comma dell’art 119 DL 34/2020 la statuizione secondo cui gli spessori di cordoli sismici e cappotti termini non concorrono al conteggio:

  • delle distanze in questione e possono essere realizzate in deroga alle distanze minime ex art. 873 c.c. ma non alle ulteriori distanze (art. 9 D.M. 1444/68, fasce di rispetto stradale, distanze dai confini ect);
  • dell’altezza.

Tale previsione trova applicazione sia per quanto riguarda gli interventi incentivati ex art. 119 D.L. 34/2020 sia in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per cui operano le detrazioni previste ex art. 16 bis DPR 917/86.

Cappotti termici

Si tratta di una disposizione  la cui utilità pratica in ordine ai cappotti termici, pretende la sommatoria con quanto già previsto dall’art. 14 co 7 D.lgs. 102/2014, a mente del quale il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura (superiori e inferiori) necessari per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. lgs 192/05 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):

  1. non concorre nel calcolo dei volumi, altezze, superfici e rapporti di copertura;
  2. può essere realizzato in deroga alle disposizioni normative, locali, regionali e nazionali in merito alle altezze massime degli edifici ed alle distanze minime:
    • tra edifici (art. 9 D.M. 1444/68);
    • tra confini di proprietà;
    • di protezione del nastro stradale e ferroviario.

Considerato il tessuto edilizio in cui solitamente si è costretti ad operare una deroga limitata alle distanze minime previste dall’art 873 cc non sarebbe sufficiente a rimuovere gli ostacoli funzionali alla realizzazione delle opere precitate. Con tale modifica normativa è ipotizzabile che il Legislatore abbia voluto rimuovere l’ultimo ostacolo previsto per la realizzazione di cappotti termini, visto che le deroghe previste dall’art 14 co 7 D. Lgs. 102/2014 non consentivano di bypassare la distanza minima tra costruzioni prevista dall’art. 873 c.c.

Va tuttavia evidenziato che l’operatività delle deroghe precitate muove dal necessario presupposto che siano rispettate entrambe le condizioni previste sia dall’art 119 co. 3 DL 34/20 (miglioramento classi energetiche) che dall’art 14 co. 7 d.lgs 102/2014 (riduzione trasmittanza).

Cordoli sismici

Appare più problematica la realizzazione dei cordoli sismici che pur ampliando la sagoma dell’immobile dovrebbero essere esclusi dal rispetto delle distanze di cui all’art 9 D.M. 1444/68 solo in ragione della sparuta giurisprudenza che non li qualifica quali sopraelevazione se contenuti entro i limiti fissati dalle NCT per non essere qualificati come tali (Tar Emilia Romagna, Parma sez I, n 12/2019 e TAR Firenze sez III n 1569/2015). Fuori da tali limiti va ricordato che l’unica disposizione che consente la deroga alla distanza minima prevista dalla disposizione citata è contenuta all’art. 2 bis comma 1 ter D.P.R. 380/01  ed è limitata alle ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione in cui, in presenza di un lotto che non consente la traslazione dell’edificio per la sua ricostruzione a norma, è consentito il mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti e la possibilità di realizzare sempre a tale distanza gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti dalla legislazione e normativa locale vigente.