CONSIGLIO DI STATO ABUSO EDILIZIO: IL DIRETTORE DEI LAVORI PER EVITARE LE RESPONSABILITA’ DEVE DIMOSTRARE DI AVER CHIUSO OGNI RAPPORTO CON IL COMMITTENTE: LA SENTENZA

Abuso edilizio

La responsabilità per abuso edilizio può essere attribuita al direttore dei lavori se si dimostra che egli ha mantenuto un rapporto professionale continuativo con il proprietario dell’immobile, che abbia contribuito o condonato l’abuso edilizio. Per evitare tale responsabilità, il direttore dei lavori deve dimostrare di aver interrotto ogni rapporto professionale con il proprietario.

Questo è il contenuto della sentenza 7227/2023 del 24 luglio del Consiglio di Stato, relativa al ricorso contro l’atto, indirizzato dal comune al direttore dei lavori, inerente la demolizione di opere di ristrutturazione abusive (volume tecnico per serra captante e ampliamento di una finestra) realizzate su un immobile, con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (ben 15 mila euro), ai sensi dell’art. 33, comma 4, del dpr 380/2001 – Testo Unico Edilizia. Sanzionato anche il proprietario.

In base alla sentenza del Consiglio di Stato, il direttore dei lavori non può essere esente da responsabilità semplicemente affermando genericamente che la responsabilità è del proprietario. È necessario che il direttore dei lavori deduca in giudizio e provi elementi che escludano la sua responsabilità. L’appellante non ha dimostrato di aver interrotto ogni tipo di rapporto professionale con il proprietario, limitandosi a dichiarare che dopo la presentazione della S.C.I.A. non ci sono stati più rapporti professionali. La CILA del 31 ottobre 2013, che riguarda solo la finestra, non è considerata determinante per escludere la responsabilità dell’appellante per le altre opere.

I margini per ‘salvarsi’ dalla responsabilità, per il direttore dei lavori, qui non ci sono, in quanto egli non ha dedotto in giudizio e provato alcun elemento atto a escludere la sua responsabilità, limitandosi ad addossarla genericamente al proprietario.

In particolare, non sussiste la prova che egli abbia interrotto ogni tipo di rapporto d’ordine professionale col proprietario, limitandosi l’appellante ad affermare che, dopo la presentazione della S.C.I.A., “sono venuti meno ogni e qualsiasi rapporto d’ordine professionali tra il Tecnico e il proprietario dell’immobile”.

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