NUOVE TUBAZIONI NELLA FACCIATA: NON E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE CONDOMINIALE

Ogni condòmino ha il diritto di usare la cosa comune anche traendo dalla stessa un godimento più intenso, a condizione che non ne alteri la destinazione originaria e non impedisca il potenziale pari uso degli altri partecipanti, secondo il loro diritto.
Il muro condominiale, oltre alla funzione principale di sostegno dello stabile, ha anche quella accessoria di fungere da supporto ad impianti a servizio di singole unità immobiliari, quali tubi, fili, condutture, targhe, insegne e quant’altro. Ne consegue che la sua utilizzazione da parte del singolo, sia nella parte corrispondente al piano di sua proprietà, sia nella parte corrispondente al piano di altri, al fine specifico di rendere più comoda la propria unità abitativa, una volta accertato il rispetto del dettato dell’articolo 1102 c. c., è da ritenersi senz’altro legittima, anche in assenza di espressa ratifica da parte dall’assemblea.
Questi i principi di diritto che si ricavano dalla Sentenza n. 1326 resa dal Tribunale di Salerno in data 19 aprile 2022, con la quale il giudice campano ha rigettato la domanda spiegata da un condòmino nei confronti di altro comproprietario che aveva installato, sulla facciata del fabbricato, una tubazione di scarico a servizio esclusivo della sua proprietà. Il Tribunale è giunto alle conclusioni di cui in premessa, rifacendosi al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., n. 1499/1998; Cass. Civ., n. 1162/1999) secondo il quale l’art. 1102 cod. civ., pacificamente applicabile alla fattispecie condominiale in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ., riconosce a ciascun condòmino la facoltà di far uso della cosa comune anche apportando ad essa delle modifiche per il proprio miglior godimento ”purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di fame parimenti uso secondo il loro diritto”.
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Salerno ha ricordato che per decoro architettonico si deve intendere «l’omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia l’armonia estetica dell’edificio (concetto costantemente ribadito dalla Cassazione, come, ex multis, in sent. n. 1286/2010 e analogamente ord. n. 17350/2016) che può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quelle idonee ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (cfr. Cass Civ., n. 24645/2011)».
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Tratto da www.libricondominio.it